Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31205/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Il soggetto che aveva svolto attività di segnalazione e procacciamento di affari per la conclusione di contratti di fornitura di arredi per due strutture alberghiere ha chiesto in giudizio il pagamento di due compensi provvigionali, deducendo di aver svolto l’attività in modo occasionale e sostenendo che l’iscrizione richiesta dalla disciplina di settore potesse sopravvenire anche successivamente all’incarico, purché esistente al momento della decisione. La società resistente ha contestato la pretesa. La Corte d’appello ha rigettato la domanda ritenendo non occasionale l’attività svolta e comunque mancante, al momento degli incarichi (anni 2011-2012), l’iscrizione necessaria. In cassazione è stato proposto un unico motivo, formalmente riferito agli artt. 100 c.p.c., 2 e 6 l. n. 39/1989, con cui si è censurata sia la valutazione di non occasionalità dell’attività, sia l’affermazione secondo cui non sarebbe possibile far sopravvenire l’iscrizione o comunque la relativa prova dopo l’espletamento dell’attività.

La decisione

La Corte ha dichiarato procedibile il ricorso, superando la proposta di definizione accelerata per asserita improcedibilità, ma ha rigettato nel merito l’unico motivo. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla non occasionalità perché diretta a ottenere una rivalutazione del merito dei fatti accertati dalla Corte territoriale; ha inoltre ritenuto infondato in diritto il profilo relativo all’iscrizione, precisando che il diritto alla provvigione del mediatore/procacciatore soggetto alla disciplina di settore presuppone l’iscrizione nei registri competenti e che tale requisito deve sussistere al momento dello svolgimento dell’attività per cui si chiede il compenso. Ha quindi confermato la condanna del ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    definizione accelerata del ricorso per improcedibilità

    La proposta di definizione accelerata può essere superata se dagli atti telematici risulta tempestivamente depositata la documentazione attestante la notifica della sentenza impugnata.

  • art. 360 c.p.c.

    n. 4 del comma I; n. 3 del comma I

    Il ricorrente ha formalmente denunciato nullità della sentenza e violazione/falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha qualificato parte delle doglianze come inammissibili perché dirette a una rivalutazione del merito.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo, ma non decisivo nella soluzione della controversia.

  • art. 115 c.p.c.

    Ritenuto inapplicabile dalla Corte nel caso di specie, poiché il difetto del requisito di iscrizione per il diritto alla provvigione è rilevabile d’ufficio e non dipende dalla contestazione della controparte.

  • art. 6 l. n. 39 del 1989

    "abbiano diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli"

    L’iscrizione nei registri/ruoli previsti dalla disciplina di settore è fatto costitutivo del diritto alla provvigione e la sua mancanza determina la nullità del contratto di mediazione rilevabile d’ufficio.

  • art. 2 l. n. 39 del 1989

    Richiamato quale norma disciplinante i requisiti dell’attività di mediazione/procacciamento, in collegamento con l’obbligo di iscrizione.

  • art. 73 d.lgs. cit.

    La soppressione del ruolo dei mediatori non ha abrogato la l. n. 39/1989, ma ha solo trasformato il sistema di iscrizione nei registri delle imprese/REA e mantenuto il requisito come condizione per il diritto alla provvigione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto veste di violazione di legge o nullità della sentenza, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e dei fatti già accertati dal giudice di appello.
  • Il diritto alla provvigione del mediatore o del soggetto che svolga professionalmente attività di intermediazione è subordinato alla sussistenza del requisito legale di iscrizione nei registri previsti dalla disciplina di settore.
  • Il requisito dell’iscrizione, quando previsto come condizione per il diritto alla provvigione, deve esistere al momento dello svolgimento dell’attività di mediazione; non è sufficiente una iscrizione sopravvenuta successivamente.
  • La mancanza del requisito legale che condiziona il diritto alla provvigione integra un profilo rilevabile d’ufficio dal giudice e rende inapplicabile il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. su tale punto.
  • La soppressione del ruolo formale dei mediatori non elimina il presidio pubblicistico dell’iscrizione, che resta richiesto, seppure trasposto nei registri delle imprese o nel REA, per l’esercizio professionale dell’attività e per il conseguente diritto al compenso.

Come è indicizzato

MaterieMediazione
RamiContratti
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.