Sentenza n. 2016/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della destituzione senza perdita del diritto a pensione o assegni, nonché gli atti del procedimento disciplinare e la sospensione cautelare dal servizio
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha contestato la sentenza del TAR che aveva accolto solo le censure relative alla tardività dell’avvio del procedimento disciplinare e alla sospensione cautelare, confermando invece la destituzione. Ha dedotto: l’illegittimità della sospensione cautelare per mancata indicazione della durata e per carenza di adeguata correlazione con la gravità dei fatti e con un’esigenza preventiva effettiva; l’irrituale introduzione, nel corso del procedimento, di contestazioni ulteriori — relative all’uso di personale del servizio di pulizie presso l’abitazione privata e a un abbonamento Netflix — che, secondo l’appellante, avrebbero richiesto procedimenti distinti; la violazione dei termini procedimentali; la violazione dei principi di proporzionalità e gradualità della sanzione, nonché il difetto di motivazione del parere disciplinare; l’atipicità e l’estraneità degli addebiti rispetto alle fattispecie disciplinari previste dalla normativa; l’erroneità delle contestazioni relative alle nomine di prorettori, ai contratti e agli inquadramenti del personale, alle assenze per motivi di salute e alla vicenda penale. L’Università ha proposto appello incidentale, deducendo l’improcedibilità o inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti di nomina del nuovo rettore e per la cessazione dell’incarico dell’interessata, nonché l’erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto perentivo il termine di trenta giorni per l’avvio del procedimento, aveva esaminato le censure sulla sospensione cautelare e aveva assorbito alcune doglianze.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello principale e accolto l’appello incidentale, riformando parzialmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l’interesse all’impugnazione della sanzione disciplinare permanesse anche dopo l’impossibilità di reintegrare l’interessata nella carica di rettore, in ragione dell’interesse morale alla restituzione dell’onore e alla rimozione del giudizio di grave riprovazione connesso alla destituzione. Nel merito, ha stabilito che il termine di trenta giorni previsto dall’art. 10, comma 2, della l. 240/2010 per l’avvio del procedimento disciplinare ha natura ordinatoria, in assenza di un’espressa comminatoria di perentorietà; l’esigenza di certezza è assicurata dal termine massimo di durata del procedimento. Poiché non era stato dedotto il superamento del termine massimo, la censura sulla tardività dell’avvio era infondata e la relativa statuizione favorevole del TAR è stata riformata. Le contestazioni iniziali sono state ritenute sufficientemente chiare e riconducibili all’irregolarità di condotta prevista dal regolamento di ateneo. Anche le contestazioni suppletive sono state ritenute sostanzialmente collegate agli addebiti originari e legittimamente introdotte prima dell’audizione, senza lesione del diritto di difesa: l’interessata, assistita dal difensore, non aveva chiesto un rinvio per predisporre le proprie difese e si era limitata a contestarne l’irritualità. Le condotte contestate, comprese le irregolarità nella nomina di prorettori e nella gestione dei rapporti di lavoro, sono state ritenute provate o non puntualmente contestate. La successiva revoca delle nomine poteva incidere sulla valutazione della colpa, ma non eliminava l’irregolarità originaria. La destituzione è stata ritenuta il risultato di una valutazione discrezionale adeguatamente motivata, non arbitraria né sproporzionata, considerata la complessiva idoneità delle condotte a compromettere l’immagine del vertice dell’ateneo. La motivazione del parere del collegio di disciplina è stata giudicata adeguata quanto ai fatti, alle norme violate e alle ragioni della sanzione. Le censure relative alla sospensione cautelare sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, essendo la misura strumentale e interinale rispetto al procedimento ormai concluso con la sanzione definitiva. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati in parte improcedibili e per il resto respinti. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, l. 30 dicembre 2010, n. 240
Il termine di trenta giorni per l’avvio del procedimento disciplinare nei confronti dei docenti universitari è ordinatorio, non essendo prevista un’espressa comminatoria di perentorietà.
art. 10, comma 3, l. 30 dicembre 2010, n. 240
Richiamato nel quadro dei termini che scandiscono il procedimento disciplinare dei docenti universitari.
art. 5, comma 2, regolamento di ateneo per il funzionamento del collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare
Prevede il termine massimo di durata del procedimento disciplinare, indicato in centottanta giorni, la cui previsione soddisfa l’esigenza di evitare che l’interessato resti indefinitamente assoggettato al potere disciplinare.
art. 87 r.d. 31 agosto 1933, n. 1592
Invocato dall’appellante per sostenere la necessità di distinti procedimenti in presenza di fatti nuovi; la tesi non è stata accolta.
art. 89 r.d. 31 agosto 1933, n. 1592
Richiamato quale riferimento normativo per la sanzione disciplinare e ritenuto sufficientemente utilizzato, insieme al regolamento di ateneo, per motivare la destituzione.
art. 4, comma 2, regolamento di ateneo
a) grave insubordinazione; b) abituale mancanza ai doveri d’ufficio; c) abituale irregolarità di condotta; d) atti in genere che comunque ledano la dignità o l’onore del Professore e del Ricercatore
La contestazione relativa alle irregolarità gestionali è stata ricondotta all’irregolarità di condotta; le ulteriori condotte sono state valutate anche in relazione alla lesione della dignità e dell’onore connessi alla carica.
art. 6, comma 1, regolamento di ateneo per lo svolgimento del procedimento disciplinare
Invocato dall’appellante per sostenere la temporanea improcedibilità del procedimento in presenza di un’azione penale; la censura non è stata accolta.
art. 13, comma 4, atto normativo fondamentale di ateneo
Richiamato per rilevare il superamento del limite statutario relativo al numero dei prorettori.
art. 14, comma 4, atto normativo fondamentale di ateneo
Richiamato per i requisiti richiesti per la nomina dei prorettori.
art. 100 c.p.c.
L’interesse ad agire permane in presenza di un interesse morale alla rimozione della sanzione disciplinare e del giudizio di riprovazione, anche quando non sia più conseguibile la reintegrazione nella carica.
art. 54, comma 2, Cost.
Richiamato quale fondamento costituzionale del valore dell’onore dell’interessata, rilevante ai fini dell’interesse morale alla decisione.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Richiamato per la riproposizione in appello dei motivi assorbiti o non esaminati.
art. 112 c.p.c.
Invocato dall’Università per dedurre ultrapetizione nell’accoglimento delle censure sulla sospensione cautelare; la questione non ha inciso sull’esito finale.
Massime di principio
- In assenza di un’espressa comminatoria legislativa di perentorietà, il termine previsto per l’avvio del procedimento disciplinare nei confronti dei docenti universitari ha natura ordinatoria; la sua violazione non determina, da sola, l’illegittimità della sanzione, quando non sia stato superato il termine massimo di durata del procedimento.
- L’interesse a impugnare una sanzione disciplinare può permanere anche dopo la cessazione dell’incarico e l’impossibilità di ottenere la reintegrazione, quando il ricorrente persegua un interesse morale alla rimozione del giudizio di riprovazione e alla tutela dell’onore personale e professionale.
- Nel procedimento disciplinare, contestazioni ulteriori possono essere introdotte prima dell’audizione senza necessità di instaurare procedimenti distinti quando risultino sostanzialmente collegate agli addebiti originari e l’incolpato abbia avuto un’effettiva possibilità di difendersi; l’assenza di una richiesta di rinvio per predisporre la difesa esclude, nel caso concreto, una lesione del contraddittorio.
- La successiva revoca di un atto o di una nomina irregolare può incidere sulla valutazione della colpevolezza o della gravità della condotta, ma non elimina l’irregolarità già commessa.
- La valutazione della gravità complessiva delle condotte e della proporzionalità della sanzione disciplinare appartiene alla discrezionalità dell’amministrazione, sindacabile quando emergano arbitrarietà, manifesta illogicità o sproporzione; una motivazione che individui fatti, norme violate e ragioni della sanzione è sufficiente a sostenere la destituzione.
- La contestazione disciplinare è adeguata quando descrive in modo chiaro e percepibile le condotte addebitate e consente all’incolpato di prendere posizione puntuale, anche se gli illeciti disciplinari dei docenti universitari sono caratterizzati da una tipizzazione non rigidamente analitica.
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