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Sentenza

Sentenza n. 436/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla notificazione del decreto di inammissibilità relativo a una domanda reiterata di protezione internazionale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo una prima domanda di protezione internazionale respinta nel 2016 e una successiva domanda reiterata presentata il 14 giugno 2024, riferiva che la Commissione territoriale aveva deliberato l’inammissibilità della domanda il 26 giugno 2024. La Commissione aveva comunicato il 23 luglio 2024 che il decreto era stato spedito mediante raccomandata, ma il provvedimento non era mai pervenuto al destinatario. A fronte di plurime richieste e di una diffida del 24 ottobre 2025, l’amministrazione non aveva fornito riscontro. Il ricorso deduceva violazione dell’art. 2, commi 1 e 2, l. n. 241/1990, lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, violazione dell’art. 3 della medesima legge per mancata risposta alla diffida, eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità e violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. La Commissione e il Ministero eccepivano che il decreto esisteva già al momento del ricorso e che, pertanto, mancava l’interesse all’azione avverso il silenzio, riferibile all’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e non alla mera notificazione di un atto già adottato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, poiché, dopo la notificazione del ricorso e prima della decisione, la Commissione aveva trasmesso il decreto al difensore del ricorrente via PEC il 27 gennaio 2026. Il Collegio ha osservato che il procedimento in materia di protezione internazionale si conclude, ai sensi dell’art. 11, comma 3-bis, d.lgs. n. 25/2008, con la notificazione del provvedimento, dalla quale decorre il termine per l’impugnazione davanti al giudice ordinario. Ha rilevato che, anche ammettendo l’utilizzabilità del rito sul silenzio, l’obbligo di provvedere potrebbe riferirsi alla fase conclusiva della notificazione del decreto. Tuttavia, ai fini della soccombenza virtuale, ha ritenuto che il termine annuale previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a. fosse decorso dal 23 luglio 2024, quando il ricorrente aveva avuto notizia dell’esistenza del provvedimento, ed era quindi scaduto prima della proposizione del ricorso. La diffida del 24 ottobre 2025 poteva essere qualificata come nuova istanza di avvio, ma l’intervallo fino alla notificazione del 27 gennaio 2026, e in particolare fino alla notificazione del ricorso del 22 dicembre 2025, non era significativo. Inoltre, il termine di sette giorni assegnato nella diffida non aveva fondamento normativo. In ragione delle peculiarità della vicenda e delle incertezze sull’ammissibilità dell’azione, le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 3-bis, d.lgs. 25/2008

    le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate presso l’ultimo domicilio comunicato dal richiedente … da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni

    Il procedimento davanti alla Commissione territoriale si conclude con la notificazione del provvedimento; dalla notificazione decorre il termine per l’impugnazione davanti al giudice ordinario.

  • art. 2, commi 1 e 2, l. 241/1990

    Il ricorrente lo invocava per sostenere l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento e di fornire riscontro alle richieste; la sentenza non accerta una violazione definitiva della disposizione, dichiarando il ricorso improcedibile.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il ricorrente lo invocava in relazione alla mancata risposta alla diffida; la questione non è stata definita nel merito per la sopravvenuta improcedibilità.

  • art. 31, commi 1 e 2, c.p.a.

    L’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

    Anche ipotizzando l’applicabilità del rito sul silenzio alla notificazione del decreto, l’azione deve essere proposta durante l’inadempimento e comunque entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione; nel caso concreto il termine annuale è stato ritenuto decorrente dal 23 luglio 2024.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    L’amministrazione ha sostenuto che il rito sul silenzio tutela l’omessa conclusione del procedimento con un provvedimento espresso, non necessariamente l’omessa notificazione di un provvedimento già adottato; il TAR ha lasciato la questione in parte impregiudicata, rilevando comunque l’improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, la notificazione del provvedimento conclusivo costituisce la fase dalla quale decorre il termine per la sua impugnazione davanti al giudice ordinario.
  • Anche qualora si ritenga applicabile il rito avverso il silenzio alla mancata notificazione del provvedimento conclusivo di una procedura di protezione internazionale, l’azione deve essere proposta mentre perdura l’inadempimento e, comunque, entro il termine annuale previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a.
  • La comunicazione dell’esistenza di un provvedimento già adottato può assumere rilievo ai fini della decorrenza del termine annuale per l’azione avverso il silenzio, anche se la notificazione del provvedimento non sia ancora stata effettuata.
  • Una diffida può essere qualificata come nuova istanza di avvio del procedimento ai fini della decorrenza di un nuovo termine, ma il termine assegnato unilateralmente dal privato è irrilevante se privo di uno specifico fondamento normativo.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e specialeTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesse

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