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Ordinanza

Ordinanza n. 3751/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad.

Giustizia amministrativa202603929

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato, chiedendo l'adozione di misure cautelari. Il diniego risultava fondato sulla precedente revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione di Novara. Il ricorrente non aveva impugnato tale revoca, limitando il ricorso al solo diniego di visto. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'atto presupposto. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che, nella fase cautelare, non sono stati esaminati ulteriori vizi specifici del diniego, poiché l'assenza di un valido nulla osta rendeva il diniego un esito vincolato del procedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto, sulla base di una valutazione propria della fase cautelare, che il diniego di visto costituisse esito vincolato in mancanza di un valido nulla osta rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione. Poiché la revoca del nulla osta, atto presupposto necessario, non era stata impugnata, l'eventuale annullamento del solo diniego di visto non avrebbe prodotto alcuna utilità concreta per il ricorrente, permanendo l'efficacia della revoca. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della complessità della normativa.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; il TAR ha svolto la valutazione tipica della fase cautelare e ha respinto la richiesta di misure cautelari.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando il rilascio di un visto d'ingresso per lavoro subordinato presuppone necessariamente un valido nulla osta al lavoro, il diniego del visto costituisce esito vincolato in mancanza di tale presupposto.
  • L'impugnazione del solo provvedimento consequenziale non offre un interesse concreto e attuale quando l'atto presupposto necessario, la cui efficacia impedisce comunque il conseguimento del bene della vita, non sia stato impugnato; l'annullamento dell'atto consequenziale non arrecherebbe infatti alcuna utilità concreta al ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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