Sentenza n. 1403/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento a) dell’attestazione ore di sostegno attribuite per l’a.s. 2025/2026, recante protocollo n. -OMISSIS- del 23/09/2025, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.C. “-OMISSIS- – -OMISSIS- – -OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione all’alunno -OMISSIS- di n. 18 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2025/2026; b) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; e per l’accertamento, per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (30 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze del minore, da effettuarsi tenendo in debito conto le risultanze della Diagnosi Funzionale; - in via cautelare ed urgente per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per il minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (30 ore settimanali);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Attestazione dell'istituzione scolastica che attribuiva al minore 18 ore settimanali di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studente disabile)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'assegnazione di sole 18 ore settimanali di sostegno, chiedendo l'accertamento del diritto del minore alla copertura dell'intero orario scolastico di 30 ore. Il minore era stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. 104/1992, invalido con necessità di assistenza continua e affetto da disturbo dello spettro autistico. La Diagnosi Funzionale dell'ASL aveva prescritto il sostegno scolastico specializzato con rapporto in deroga per gravità. Sono stati dedotti vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria, poiché l'assegnazione non sarebbe stata calibrata sulle concrete esigenze individuali del minore, ma determinata sulla base di un criterio astratto e standardizzato riferito alla tipologia della scuola e alle esigenze organizzative e di contenimento della spesa. È stata inoltre evidenziata l'assenza del PEI per l'anno scolastico in corso e la mancata considerazione della documentazione sanitaria, della diagnosi funzionale, dell'assenza di miglioramenti rispetto all'anno precedente e dell'età del minore.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio nel merito ai sensi dell'art. 60 c.p.a., confermando la misura cautelare monocratica già concessa. Ha ritenuto fondato il ricorso perché l'amministrazione, a fronte della disabilità grave e della diagnosi funzionale che prescriveva il rapporto in deroga per gravità, non aveva accertato né motivato il fabbisogno effettivo del minore. L'atto impugnato risultava fondato su una motivazione stereotipata e non individualizzata, priva del necessario percorso istruttorio e non supportata dall'osservazione diacronica dell'alunno. Il Collegio ha affermato che il sostegno deve essere garantito nella misura necessaria a consentire il diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica e può giungere, nei casi di gravità, alla copertura integrale dell'orario, senza che esigenze organizzative o di contenimento della spesa possano prevalere. Pur rilevando che il PEI non era stato ancora adottato, il TAR ha ritenuto che l'amministrazione dovesse comunque valutare gli elementi istruttori già disponibili e adottare il PEI conformemente ai principi indicati. Ha quindi annullato il provvedimento impugnato e imposto all'amministrazione, in sede di riesercizio del potere, di assegnare entro sette giorni il massimo possibile delle ore di sostegno, pari a 30 ore settimanali, tenendo conto del fabbisogno effettivo del minore. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori per spese e compensi di lite.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
Il riconoscimento della situazione di gravità costituisce elemento rilevante per la determinazione individualizzata del fabbisogno di sostegno scolastico.
art. 29 c.p.a.
È stato utilizzato quale fondamento dell'azione di annullamento del provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.
art. 56 c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento della misura cautelare monocratica già concessa.
art. 2 Cost.
È stato richiamato per sottolineare la rilevanza della scuola quale spazio essenziale per lo sviluppo della personalità del minore.
art. 93 c.p.c.
È stato richiamato per l'attribuzione delle spese all'avvocato dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Nel determinare le ore di sostegno per uno studente con disabilità grave, l'amministrazione scolastica deve compiere una valutazione individualizzata del fabbisogno effettivo, fondata sulla documentazione sanitaria, sulla diagnosi funzionale, sull'osservazione dell'evoluzione del minore e sugli ulteriori elementi concreti disponibili.
- È illegittima l'assegnazione delle ore di sostegno motivata in modo stereotipato o standardizzato sulla base della tipologia della scuola, delle esigenze organizzative o del contenimento della spesa, senza correlazione con le specifiche esigenze educative e di inclusione dello studente.
- Quando la situazione di gravità e la documentazione specialistica prescrivono un rapporto di sostegno in deroga per gravità, il sostegno può essere attribuito fino alla copertura integrale dell'orario scolastico, se ciò risulta necessario in relazione al fabbisogno individuale; le esigenze organizzative e finanziarie non possono giustificare una riduzione non adeguatamente motivata.
- Anche in assenza del PEI per l'anno scolastico in corso, l'amministrazione deve valutare gli elementi istruttori già disponibili e procedere all'adozione del PEI, quale atto collegiale destinato a determinare il fabbisogno di sostegno in modo conforme alle concrete condizioni dell'alunno.
- L'annullamento dell'atto di assegnazione delle ore di sostegno comporta l'obbligo dell'amministrazione di riesercitare la funzione secondo i principi indicati dal giudice e nel rispetto dell'effetto conformativo della sentenza.
Come è indicizzato
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