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Sentenza

Sentenza n. 196/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento della deliberazione 15.04.24 con cui il Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis della L. 23.08.88 n. 400 ha espresso giudizio positivo “di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto eolico da realizzarsi nei comuni di Veglie (LE), Salice Salentino (LE) e con opere di connessione ricadenti nei comuni di Erchie (BR) e San Pancrazio Salentino (LE), dell’allora Iron Solar S.r.l., oggi Hope Engeenering s.r.l., con eccezione dell’aerogeneratore n. 3, a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 352 del 14 novembre 2022, della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS”, anche nella sua valenza sostitutiva dell’autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto.

Giustizia amministrativa202401159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2024 recante giudizio positivo di compatibilità ambientale, con valenza sostitutiva dell'autorizzazione unica, per un impianto eolico nei comuni indicati, con esclusione di un aerogeneratore e prescrizioni ambientali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e società controinteressate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio dei Ministri deducendo, con un primo motivo, eccesso di potere per motivazione apparente o insufficiente e violazione dell'art. 9 Cost., dell'art. 5, comma 2, lett. c-bis, della l. n. 400/1988 e dell'art. 1 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024, adottato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021. Con motivi aggiunti ha inoltre dedotto la violazione delle regole procedimentali relative alla valutazione di impatto ambientale, sostenendo che il Consiglio dei Ministri avesse concluso il procedimento con riferimento a un progetto non più attuale, in quanto parzialmente rinunciato dalla società proponente. Nel corso del giudizio è intervenuta ad adiuvandum un'ulteriore società. Il TAR aveva inizialmente respinto la domanda cautelare; il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza pubblica di primo grado.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure dedotte. Ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dalla ricorrente l'8 agosto 2025 e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino alla trattenuta della causa in decisione e può quindi dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione delle modalità di definizione, della complessità della materia e della condotta processuale.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione al deposito di ulteriori memorie e documenti prima dell'udienza di discussione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe, senza una specifica interpretazione decisiva nella motivazione.

  • art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. 23 agosto 1988, n. 400

    Indicato quale base normativa del potere esercitato dal Consiglio dei Ministri nell'adozione del giudizio positivo di compatibilità ambientale.

  • art. 23 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Richiamato in relazione al procedimento di valutazione di impatto ambientale contestato con i motivi aggiunti.

  • art. 20 d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199

    Richiamato quale base normativa del decreto ministeriale indicato dalla ricorrente.

  • art. 9 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro costituzionale di tutela dell'ambiente e del paesaggio; la censura non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • La parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione amministrativa sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare, fino a tale momento, la sopravvenuta perdita dell'interesse alla pronuncia.
  • Quando la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è ritualmente depositata prima della decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso senza esaminare i motivi di merito.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non determina necessariamente la condanna alle spese: il giudice può compensarle integralmente valutando le modalità di definizione del giudizio, la complessità della controversia e la condotta processuale delle parti.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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