Cassazione Civile, Ordinanza n. 34853/2024 del 29/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava l’impugnazione di una cartella di pagamento e di due avvisi di accertamento presupposti, che i giudici di merito avevano annullato per asserita mancanza di prova della regolare notificazione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la CTR avesse attribuito all’Ufficio una mancata deduzione circa l’invio della comunicazione di avvenuta notificazione; (2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che gli avvisi di ricevimento recavano l’attestazione dell’agente postale sull’inoltro delle comunicazioni di avvenuta notificazione e che il motivo era ammissibile anche alla luce dell’art. 348-ter c.p.c.; (3) violazione degli artt. 7 e 14 della l. n. 890/1982, assumendo che, quando il messo utilizza il servizio postale e l’atto è consegnato al portiere, la notificazione si perfeziona con il solo invio della comunicazione di avvenuta notificazione, senza necessità di provarne la ricezione. Nel corso del giudizio, però, la contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, con pagamento della prima rata; non essendo intervenuto diniego dell’Ufficio né istanza di trattazione, la Corte ha rilevato la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso, perché ha preso atto della definizione agevolata delle liti relativa agli avvisi di accertamento oggetto della controversia. Poiché la cartella di pagamento risultava caducata in conseguenza della definizione dei presupposti avvisi, ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese sono state lasciate a carico di ciascuna parte che le aveva anticipate, in ragione dell’adesione alla procedura agevolata. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, in considerazione della qualità di parte difesa dall’Avvocatura dello Stato e dell’esito della lite.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
indicato come base formale dei tre motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
art. 112 c.p.c.
invocato dal ricorrente per dedurre ultrapetizione o omissione di pronuncia, ma la Corte non affronta il motivo nel merito per intervenuta definizione agevolata.
art. 348-ter c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l’ammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.
artt. 7 e 14 della l. n. 890 del 1982
invocati per sostenere la validità della notifica eseguita tramite messo con uso del servizio postale e consegna al portiere, con perfezionamento mediante invio della comunicazione di avvenuta notificazione.
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2019
la presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento della prima rata, in assenza di diniego entro il termine previsto e di istanza di trattazione, determinano l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; le spese restano a carico di ciascuna parte che le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando, in pendenza di giudizio tributario, interviene una valida definizione agevolata della lite relativa all’atto presupposto e l’atto consequenziale risulta caducato, il processo deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- In presenza di una domanda di definizione agevolata accompagnata dal pagamento dovuto, se l’Ufficio non emette diniego nel termine previsto e nessuna delle parti chiede la trattazione, il giudice non deve esaminare i motivi di ricorso ma prendere atto dell’estinzione del giudizio.
- La disciplina della definizione agevolata può incidere non solo sull’atto oggetto diretto di impugnazione, ma anche sugli atti consequenziali fondati sugli avvisi definiti, determinandone la caducazione processuale.
- La regolazione delle spese, in caso di estinzione per adesione a definizione agevolata, può essere posta a carico di ciascuna parte per le spese anticipate, secondo quanto previsto dalla normativa speciale richiamata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34794/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34796/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34798/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34800/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34801/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34803/2024 del 29/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →