Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20197/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte del tribunale per il riesame, della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il ricorrente contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e la qualificazione della sua condotta come "messa a disposizione" del sodalizio guidato da Musto Alberto; criticava la capacità dimostrativa e l'interpretazione di varie intercettazioni (24/03/2022; 28/03/2022; aprile 2022; 30/07/2022; 19/12/2022), l'interpretazione della foto e dell'incontro di Natale 2022, nonché la mancata considerazione di elementi favorevoli alla difesa (es. installazione delle telecamere al pub "Vestro" solo nel luglio 2022). Inoltre impugnava la valutazione delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), sostenendo l'assenza di pericolo concreto e attuale alla luce della positiva personalità e delle prove difensive prodotte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo si risolvesse in una domanda di rivalutazione integrale del compendio indiziario, attività non consentita in sede di legittimità. La Corte ha confermato che il Tribunale aveva svolto un'analisi logica e dettagliata delle intercettazioni e della convergenza degli elementi probatori, valutando anche e respingendo le tesi alternative della difesa. Ha ritenuto fondata la valutazione sulla sussistenza di gravi indizi di partecipazione all'associazione mafiosa e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche in considerazione della pervicacia e della qualità delle condotte dell'indagato (ex appartenente alle forze dell'ordine). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di associazione di tipo mafioso; la Corte e il tribunale hanno ritenuto che, sulla base delle intercettazioni e della convergenza degli elementi, sussistessero gravi indizi di partecipazione o di messa a disposizione del sodalizio.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai presupposti per l'applicazione delle misure cautelari (gravità indiziaria); la Corte richiama il principio che la valutazione della capacità dimostrativa delle prove è di merito e non riesaminabile in sede di legittimità salvo travisamento manifesto.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulla sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, reiterazione). Il tribunale ha ritenuto dimostrata l'attualità e la gravità delle esigenze cautelari, valutazione confermata dalla Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso: applicata per comminare al ricorrente il pagamento di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può procedere a una rivalutazione globale del materiale probatorio: può censurare la valutazione delle prove solo per travisamento manifesto, illogicità manifesta o decisiva discordanza tra prova raccolta e valutata.
  • Le intercettazioni, valutate in modo coerente e convergente con altri elementi (contatti ripetuti, incontri diretti, contenuti rilevanti), possono costituire gravi indizi anche in assenza di una prova dettagliata dell'apporto materiale.
  • Per contestare in cassazione la valutazione delle intercettazioni è necessario indicare con precisione il travisamento e fornire allegazioni autosufficienti che mostrino la difformità decisiva rispetto al contenuto reale della prova.
  • La positiva personalità o elementi favorevoli alla difesa non escludono automaticamente le esigenze cautelari: la persistenza e la gravità delle condotte, specie se commesse da soggetti con precedenti specifici o ex appartenenti alle forze dell'ordine, possono giustificare la misura.
  • In sede di impugnazione cautelare, le doglianze sulla motivazione devono evidenziare illogicità manifeste o omissioni decisive; mere alternative interpretative non sono sufficienti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche rilevanti per il ricorrente, incluse spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.