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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13523/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'avvenuto pagamento, nel 2008, di una somma alla banca per estinguere una pretesa derivante da un decreto ingiuntivo del 1996, già posto a base di varie esecuzioni. L'originario debitore, poi deceduto, aveva chiesto la restituzione di quanto versato sostenendo di aver adempiuto un debito ormai prescritto oppure, in subordine, di avere pagato interessi illegittimi perché usurari; inoltre aveva domandato il risarcimento del danno assumendo di essere stato costretto a vendere immobili a prezzo inferiore a quello di mercato per reperire liquidità. Il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, ma la corte d'appello, in accoglimento dell'appello principale della banca e con rigetto di quello incidentale dell'attore, aveva respinto tutte le domande. In cassazione l'erede ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2945 c.c. e della legge n. 134/1999, sostenendo la prescrizione del credito per il decorso del tempo tra un pignoramento del 1997 e un intervento del 2008; 2) violazione della legge n. 108/1996, deducendo l'eccessività e abnormità degli interessi richiesti in esecuzione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la necessità di verificare e ricalcolare le somme pretese e riscosse dalla banca nel 2008 rispetto al titolo monitorio; 4) violazione dell'art. 346 c.p.c., lamentando il mancato esame delle istanze istruttorie riproposte in appello sul danno da svendita degli immobili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché fondato su una ricostruzione dei fatti processuali non conforme a quella della sentenza impugnata e priva della necessaria specifica localizzazione degli atti, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Il secondo è stato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della corte d'appello, che aveva escluso la possibilità di valutare come usurario sopravvenuto un tasso consacrato in un titolo esecutivo giudiziale anteriore alla legge n. 108/1996, e inoltre si limitava a deduzioni generiche. Il terzo è stato inammissibile perché, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, censurava in realtà la valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e la mancata integrazione della stessa. Il quarto è stato ritenuto non idoneo a superare il filtro di ammissibilità, poiché la riproposizione delle istanze istruttorie in appello era stata solo per rinvio e non in modo specifico, con conseguente corretta declaratoria di rinuncia da parte del giudice di merito. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2945 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la maturata prescrizione del credito, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su una ricostruzione fattuale non conforme agli atti e alla sentenza impugnata

  • legge 14 maggio 1999, n. 134

    invocata dal ricorrente in relazione all'estinzione di una procedura esecutiva, ma la censura è stata ritenuta non autosufficiente e non aderente alla ricostruzione del giudice di merito

  • legge 7 marzo 1996, n. 108

    invocata per sostenere l'usurarietà degli interessi, ma la Corte ha rilevato che non era possibile scrutinare come usurario sopravvenuto un tasso cristallizzato in un titolo esecutivo giudiziale anteriore alla legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico-naturalistico decisivo, non questioni difensive o critiche alla valutazione delle prove

  • art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.

    utilizzato come filtro di ammissibilità per il quarto motivo, ritenuto conforme a un orientamento consolidato della Corte sulla specificità della riproposizione in appello delle istanze istruttorie

  • art. 346 c.p.c.

    la riproposizione delle domande e delle istanze istruttorie non accolte in primo grado deve essere specifica; il mero rinvio agli atti del primo grado equivale a mancata riproposizione

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    richiede la specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda, pena l'inammissibilità

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio dell'ordinanza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando si contesta la ricostruzione dei fatti processuali operata dal giudice di merito, è indispensabile riportare in modo specifico gli atti e indicarne la precisa collocazione nel fascicolo; la censura assertiva e non autosufficiente è inammissibile.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la critica alla valutazione delle prove o delle risultanze tecniche compiuta dal giudice di merito.
  • Non può essere prospettata come usura sopravvenuta la pretesa fondata su un tasso di interessi già cristallizzato in un titolo esecutivo giudiziale formatosi prima della legge n. 108/1996, quando la censura non si confronti con tale ratio decidendi.
  • In appello, la riproposizione delle domande o delle istanze istruttorie non accolte in primo grado richiede specificità; il mero rinvio agli atti del primo grado è insufficiente e può equivalere a rinuncia implicita.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ciascun motivo non si confronta con la ragione decisiva della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitolo esecutivoConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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