Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4018/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'ottemperanza alla sentenza n. 224/2025 di questo Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione Sesta, pubblicata in data 10 gennaio 2025, non impugnata e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202602116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza che aveva annullato il diniego di inammissibilità dell'istanza di cittadinanza e mancata conclusione del procedimento rinnovato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadina richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Prefetto di Caserta aveva dichiarato l'istanza inammissibile per una presunta carenza di continuità del requisito reddituale negli anni 2019, 2020 e 2021. Con la sentenza n. 224/2025, passata in giudicato, il TAR aveva annullato tale provvedimento accertando l'erroneità dell'istruttoria, poiché la richiedente aveva depositato e provato le dichiarazioni fiscali relative alle annualità contestate. Nonostante la notificazione del giudicato, le diffide e l'adozione di un parere favorevole della Prefettura, le amministrazioni non avevano adottato né comunicato un provvedimento finale. La ricorrente ha quindi agito in ottemperanza chiedendo sia la conclusione del procedimento sia l'ordine diretto di concessione della cittadinanza, con nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza: esistenza del giudicato, notificazione del titolo esecutivo e decorso del termine dilatorio senza integrale esecuzione. Ha delimitato l'effetto conformativo della sentenza n. 224/2025, rilevando che essa aveva annullato il provvedimento per un vizio istruttorio e conteneva la clausola relativa agli ulteriori provvedimenti. Pertanto, l'Amministrazione deve riattivare e concludere il procedimento valutando tutti i requisiti di legge e l'esercizio del potere discrezionale, ma non può fondare un nuovo esito sfavorevole sulla medesima contestazione reddituale relativa agli anni 2019, 2020 e 2021. È stata respinta la richiesta di ordinare direttamente la concessione della cittadinanza, poiché il giudice non può sostituirsi all'Amministrazione nell'esercizio della discrezionalità relativa alla concessione dello status, non essendo stati accertati in modo pieno tutti i presupposti concernenti sicurezza, integrazione e condotta. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti della declaratoria di inadempimento e dell'ordine di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e definitivo, positivo o negativo, entro 30 giorni. Per l'ulteriore inottemperanza è stato nominato un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Politiche Migratorie del Ministero dell'Interno o suo delegato, con ulteriore termine di 30 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, il cui esito presuppone la valutazione complessiva dei requisiti di legge e l'esercizio di un potere discrezionale amministrativo.

  • art. 112 c.p.a.

    Sono stati ritenuti integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza, in presenza di un giudicato, della sua notificazione all'Amministrazione e della mancata esecuzione integrale.

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione fonda la competenza e i poteri del giudice dell'ottemperanza, compresa la declaratoria di inadempimento, l'ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato annulla un diniego o una declaratoria di inammissibilità per un vizio istruttorio e dispone l'adozione degli ulteriori provvedimenti, l'Amministrazione deve riattivare e concludere il procedimento, riesaminando tutti i presupposti di legge nel rispetto dell'effetto conformativo del giudicato.
  • Il giudicato che annulla un provvedimento per erronea valutazione di uno specifico requisito impedisce all'Amministrazione di adottare un nuovo esito sfavorevole fondato sulla medesima contestazione già definitivamente ritenuta infondata, ma non esclude la valutazione degli ulteriori requisiti non esaminati dal giudice.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice non può sostituirsi all'Amministrazione nell'esercizio di un potere ampiamente discrezionale, ordinando direttamente l'adozione del provvedimento finale favorevole, quando il giudicato non abbia accertato integralmente la sussistenza di tutti i presupposti sostanziali.
  • La mancata adozione di un provvedimento espresso e definitivo, anche in presenza di atti endoprocedimentali favorevoli, integra inadempimento dell'obbligo conformativo derivante dal giudicato e legittima l'ordine giudiziale di conclusione del procedimento entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente mancata esecuzione dell'ordine di concludere il procedimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza della parte e fissando un ulteriore termine per l'esercizio del potere sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.