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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18536/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Foggia che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio (apparecchi elettronici, documenti, dispositivo mobile Samsung Galaxy S21, e 37.500 euro) ricollegato a indagini su un presunto sistema di creazione e monetizzazione di crediti d'imposta fittizi (bonus edilizi). Il ricorrente censurava: 1) carenza di motivazione dell'ordinanza rispetto alle specifiche condotte a lui attribuite e assenza di elementi concreti che collegassero i fatti al suo comportamento; 2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, poiché il Tribunale, pur riconoscendolo formalmente come collaboratore della AD Trading s.r.l., lo aveva ritenuto indiziato di essere gestore di fatto sulla base di conversazioni intercettate, senza confronto con le deduzioni difensive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la valutazione indiziaria del Tribunale del Riesame fosse adeguatamente motivata e non affetta da vizi di legge tali da consentire ricorso ex art. 325 c.p.p. La Corte ha richiamato le risultanze investigative (anomalie nel meccanismo di cessione dei crediti, ruolo della AD Trading nell'acquisto e veicolazione di crediti per complessivi circa 123 milioni di euro, numerose fatture relative a operazioni inesistenti e la mancanza dei titoli abilitativi per molti cantieri) e le intercettazioni che hanno sufficiente coerenza per sostenere l'ipotesi che Colangelo svolgesse ruolo attivo e di gestione. Ha affermato che le critiche mosse dalla difesa attengono a valutazioni di fatto o a presunte illogicità che non sono sindacabili in cassazione nel rito relativo ai sequestri, salvo violazioni di legge o vizi motivazionali radicali. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare in via equitativa euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge; vizi della motivazione sono rimessi alla nozione di violazione di legge solo se tali da rendere l'apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. e)

    La denuncia di manifesta illogicità della motivazione costituisce motivo autonomo di impugnazione nel giudizio di legittimità soltanto attraverso la specifica lett. e) dell'art. 606 c.p.p.; non è invece utilizzabile genericamente nel ricorso contro ordinanze di sequestro ex art. 325 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Disposizione che prevede l'obbligo per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; qui applicata per condanna alle spese processuali.

  • d. lgs. n. 74 del 2000, art. 8

    Norma richiamata nel contesto delle fattispecie fiscali contestate (reati tributari) come parte delle imputazioni per cui si svolgevano le indagini.

  • codice penale, art. 640 commi 1 e 2

    Articolo relativo al reato di truffa; citato fra le fattispecie contestate agli indagati nell'ambito del sistema di creazione di crediti d'imposta fittizi.

  • codice penale, art. 416

    Articolo relativo all'associazione per delinquere contestata (ruolo associativo degli indagati nel sistema fraudolento).

  • decreto legge n. 34 del 2020

    Norma normativa del contesto (introduzione dei benefici fiscali emergenziali come il 'superbonus' che ha costituito il substrato delle operazioni contestate); fonte del regime agevolativo sfruttato nel presunto meccanismo fraudolento.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata nella parte relativa alla determinazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto che, non risultando che il ricorso sia stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, fosse comunque equo disporre un versamento pecuniario.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro (art. 325 c.p.p.) è strettamente limitato a profili di illegittimità di diritto o a vizi motivazionali radicali: le critiche che investono valutazioni di fatto non sono normalmente sindacabili in questa sede.
  • L'interpretazione e valutazione delle intercettazioni e dei linguaggi criptici sono questioni di fatto riservate al giudice di merito; se la motivazione è coerente con le massime di esperienza, la Corte di legittimità si astiene dal riesaminarle.
  • Per contestare la presunta 'mancanza' o 'contraddittorietà' della motivazione in cassazione occorre evidenziare vizi tali da rendere incomprensibile l'itinerario logico o la violazione di specifiche norme di diritto; le deduzioni difensive meramente alternative o richieste di rivalutazione probatoria devono essere svolte nel merito del processo.
  • Quando le indagini documentano un quadro indiziario articolato (analisi contabile, flussi di cessione crediti, esito delle verifiche fiscali, intercettazioni) il giudice può ritenere sussistenti gravi indizi anche se la posizione formale dell'indagato appare difforme (es. collaboratore formale ma gestore di fatto), purché la motivazione colleghi i fatti agli indizi in modo coerente.
  • La presentazione di un ricorso manifestamente infondato può comportare condanna alle spese e, in presenza di valutazione equitativa, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; tuttavia la sanzione tiene conto dell'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso.
  • Le contestazioni sulla correttezza delle interpretazioni dei fatti da parte del giudice possono essere utilmente sviluppate nella fase dibattimentale e nella produzione di prove, dove la difesa può tentare di confutare le risultanze investigative.

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