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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37634/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui, pur avendo riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. quale prevalente sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, non ha poi operato una ulteriore riduzione della pena per effetto delle attenuanti generiche, ritenute invece solo equivalenti alla recidiva. Si sostiene che il riconoscimento di una seconda attenuante dovrebbe avere un effetto favorevole aggiuntivo (richiamando analogie con la giurisprudenza di Sezioni unite sulle aggravanti privilegiate) e che, nel caso concreto, la neutralizzazione della recidiva da parte dell'attenuante privilegiata renderebbe inutile non valorizzare anche le attenuanti generiche nella determinazione finale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta l'applicazione delle regole di bilanciamento richiamate dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare la pronuncia delle Sezioni unite n. 42414/2021) e ha confermato che le attenuanti generiche, valutate equivalenti alla recidiva reiterata, si sono tradotte nella neutralizzazione dell'effetto aggravante della recidiva senza produrre una riduzione ulteriore della pena già assorbita dall'attenuante prevalente riconosciuta (art. 62 n.4). Perciò la decisione impugnata è ritenuta corretta: la pena è stata rideterminata in cinque mesi e dieci giorni di reclusione e euro 140 di multa per il reato di tentato indebito utilizzo di una carta di credito; il capo relativo al furto è stato dichiarato non procedibile per mancanza della querela. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Attenuante riconosciuta dalla Corte d'appello e, in questo caso, ritenuta prevalente sulla recidiva reiterata; produce effetto di riduzione della pena e può neutralizzare l'aumento determinato dalla recidiva quando dichiarata prevalente

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, qualificata dalla giurisprudenza come circostanza a "privilegio" parziale ("blindatura debole"); si sottrae in parte al bilanciamento ma può essere neutralizzata se le attenuanti risultano equivalenti

  • art. 69, comma 4, cod. pen.

    Disciplina il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; vieta che certe attenuanti prevalgano sulla recidiva in modo da eludere la regola del bilanciamento, principio che regola la correlazione tra attenuanti generiche e recidiva

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente ma non inciso direttamente sulla decisione; contesto del ricorso citava norme sulle modalità di applicazione delle circostanze attenuanti

  • Sezioni Unite, sentenza n. 42414/2021 (Cena)

    Chiarisce la modalità di computo della pena in presenza di circostanze aggravanti privilegiate e non privilegiate: le attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a bilanciamento e un'aggravante che non lo ammette devono essere sottoposte previamente al giudizio di comparazione; se ritenute equivalenti, la pena determinata dall'aggravante privilegiata si applica senza tener conto delle attenuanti equivalenti. La recidiva di cui all'art.99, comma 4, è qualificata come privilegio parziale, neutralizzabile mediante equivalenza

  • Corte costituzionale, sentenza n. 141/2023

    Intervenuta sul regime di prevalenza dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 rispetto alla recidiva, utilizzata come parametro interpretativo dalla Corte d'appello per dichiarare la prevalenza dell'attenuante sulla recidiva

Massime di principio

  • Seguire la sequenza indicata dalla giurisprudenza di legittimità: prima sottoporre a bilanciamento le aggravanti e attenuanti soggette a comparazione; le circostanze "privilegiate" (o parzialmente privilegiate) si trattano secondo le regole specifiche delineate dalle Sezioni Unite.
  • La recidiva di cui all'art. 99, comma 4, ha natura di privilegio parziale: non è pienamente sottoposta al bilanciamento ma può essere neutralizzata se le attenuanti risultano equivalenti.
  • Il riconoscimento di una attenuante prevalente (es. art. 62 n.4) può eliminare l'effetto aggravante della recidiva senza che questo implichi automaticamente una ulteriore riduzione per altre attenuanti generiche, se queste ultime sono state valutate, nel bilanciamento, equivalenti alla recidiva.
  • In sede di impugnazione è cruciale contestare non solo l'esito (prevalenza/equivalenza) ma la motivazione e la corretta applicazione del metodo di calcolo della pena: va richiesto che il giudice espliciti la sequenza del calcolo (pena base, aumenti per aggravanti privilegiate, bilanciamento, eventuali neutralizzazioni) e la logica della valutazione delle equivalenze.
  • Se si vuole ottenere un ulteriore beneficio dalla seconda attenuante occorre dimostrare che essa non è stata valutata come equivalente alla recidiva ma come prevalente o minusvalente, ovvero che il giudice ha errato nel procedimento di bilanciamento o nel computo aritmetico della pena.

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