Sentenza n. 4802/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 1316/2023, che aveva annullato la determina comunale di autotutela relativa alla concessione edilizia in sanatoria n. 41/1996
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria vicina)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda una concessione edilizia in sanatoria rilasciata nel 1996 ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994 per un piazzale destinato al parcheggio di autoveicoli pesanti, un gabbiotto di guardiania e un muro di recinzione, realizzati in zona agricola di pregio paesaggistico. La sanatoria presupponeva che le opere fossero ultimate entro il 31 dicembre 1993. La proprietaria interessata contestava la veridicità di tale presupposto, richiamando precedenti titoli edilizi relativi a serre e la documentazione amministrativa disponibile presso il Comune. Dopo una precedente sentenza del TAR che aveva accertato l’obbligo del Comune di concludere il procedimento di verifica e la successiva nomina di un commissario ad acta, il Comune adottava nel 2022 un provvedimento di annullamento in autotutela della concessione in sanatoria, con contestuale ingiunzione di demolizione. Il TAR annullava tale provvedimento ritenendo superato il termine previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e ravvisando una corresponsabilità dell’amministrazione, che avrebbe potuto verificare autonomamente la data di realizzazione delle opere e attivare il soccorso istruttorio. In appello, la proprietaria deduceva che la falsa rappresentazione dei fatti avrebbe escluso la tutela dell’affidamento e consentito l’annullamento oltre il termine ordinario, sottolineando altresì la natura eccezionale del condono edilizio, la rilevanza paesaggistica e ambientale dell’abuso e il pregiudizio arrecato a un terzo. La titolare della sanatoria sosteneva invece che il Comune disponesse già degli elementi necessari per svolgere una corretta istruttoria e che non fosse stata dimostrata una falsità certa e inequivocabile. Il Comune deduceva che il confronto tra le pratiche edilizie aveva dimostrato che piazzale e gabbiotto non erano ultimati entro il termine legale e che la sanatoria era stata ottenuta sulla base di dichiarazioni non veritiere, senza colpa dell’amministrazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e riforma la sentenza del TAR, respingendo il ricorso proposto in primo grado contro il provvedimento comunale di annullamento in autotutela. Il Collegio rileva che la sentenza appellata non aveva escluso la non veridicità dei fatti rappresentati nell’istanza di sanatoria, ma aveva annullato l’autotutela esclusivamente per tardività. La precedente sentenza passata in giudicato, che aveva imposto al Comune di verificare la conformità al vero delle dichiarazioni rese anche a distanza di oltre vent’anni, esclude la possibilità di configurare un affidamento tutelabile sulla concessione in sanatoria. Quanto all’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, il Consiglio di Stato interpreta la disgiunzione tra false rappresentazioni dei fatti e dichiarazioni false o mendaci nel senso che il limite temporale all’autotutela non opera anche quando la falsa rappresentazione della realtà sia accertata in modo inequivocabile dall’amministrazione con i propri mezzi, senza necessità di una sentenza penale definitiva, purché la difformità sia oggettivamente verificabile e imputabile esclusivamente al privato, neppure a titolo di colpa concorrente dell’amministrazione. Nel caso concreto, il Comune aveva constatato che le opere non risultavano realizzate entro il termine previsto dalla legge e aveva quindi legittimamente esercitato l’autotutela senza incorrere in tardività. Le spese di entrambi i gradi sono compensate per la complessità del procedimento amministrativo.
Norme richiamate
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di sei mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Il limite temporale dell’autotutela non opera non solo in presenza di dichiarazioni false o mendaci costituenti reato accertato con sentenza definitiva, ma anche quando la falsa rappresentazione della realtà fattuale sia accertata inequivocabilmente dall’amministrazione con i propri mezzi e sia esclusivamente imputabile al privato, senza colpa concorrente dell’amministrazione.
art. 39 l. 724/1994
La sanatoria edilizia presupponeva che le opere fossero ultimate entro il 31 dicembre 1993; la mancata corrispondenza a tale requisito costituiva il presupposto della falsa rappresentazione posta a base del titolo.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicata allo svolgimento della causa in udienza di smaltimento.
Massime di principio
- L’eccezione ai limiti temporali dell’annullamento d’ufficio prevista dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 opera anche quando la falsa rappresentazione dei fatti non sia stata accertata con sentenza penale definitiva, purché la difformità tra realtà rappresentata e realtà effettiva sia oggettiva, inequivocabile e accertabile dall’amministrazione mediante i propri strumenti istruttori.
- L’annullamento d’ufficio oltre il termine ordinario è legittimo, in presenza di una falsa rappresentazione fattuale, solo quando l’erroneità dei presupposti del provvedimento sia imputabile esclusivamente al privato e non sussista neppure una colpa concorrente dell’amministrazione nell’erroneo rilascio del titolo.
- La formazione di un affidamento sul provvedimento favorevole non è tutelabile quando il provvedimento sia stato ottenuto mediante una rappresentazione non veritiera della realtà, accertata in modo oggettivo e imputabile al destinatario.
- La precedente sentenza passata in giudicato che impone all’amministrazione di verificare la veridicità dei presupposti di un titolo edilizio esclude la possibilità di configurare un affidamento tutelabile sulla stabilità del titolo fino alla definizione di tale verifica.
- In materia di sanatoria edilizia, la verifica del rispetto del termine legale di ultimazione delle opere costituisce accertamento essenziale per la validità del titolo; l’autotutela può essere esercitata senza il limite temporale ordinario quando il beneficio sia stato conseguito sulla base di una falsa rappresentazione oggettivamente verificabile e non imputabile all’inerzia o negligenza dell’amministrazione.
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