Sentenza n. 34/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto rettorale n. -OMISSIS-, di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- del 16 aprile 2025, pubblicato in data 22 aprile 2025, con il quale sono stati approvati gli atti della “Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 Professoressa universitaria/Professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, presso l’Università degli Studi di -OMISSIS-, da coprirsi mediante procedura pubblica ai sensi di quanto previsto nel "Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia, ai sensi delle disposizioni della Legge n. 240/2010” – Cod. bando “-OMISSIS-”, indetta con decreto rettorale n. -OMISSIS- del 19 agosto 2024; - del decreto rettorale n. -OMISSIS-, di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- del 22 gennaio 2025, pubblicato il 23 gennaio 2025, avente a oggetto la nomina della Commissione giudicatrice, nelle persone dei Proff. -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, in relazione alla “Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 Professoressa universitaria/Professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, presso l’Università degli Studi di -OMISSIS-, da coprirsi mediante procedura pubblica ai sensi di quanto previsto nel "Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia, ai sensi delle disposizioni della Legge n. 240/2010” – Cod. bando “-OMISSIS-”, indetta con decreto rettorale n. -OMISSIS- del 19 agosto 2024; - di tutti i verbali della Commissione di valutazione (verbali nn. 1 del 26 febbraio 2025 e 2 del 17 marzo 2025), e relativi allegati, e della relazione finale del 14 aprile 2025, e relativi Allegati, nessuno eccettuato e/o escluso; - del decreto rettorale n. -OMISSIS-, di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- del 19 agosto 2024, con il quale è stata bandita la “Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 Professoressa universitaria/Professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, presso l’Università degli Studi di -OMISSIS-, da coprirsi mediante procedura pubblica ai sensi di quanto previsto nel "Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia, ai sensi delle disposizioni della Legge n. 240/2010” – Cod. bando “-OMISSIS-”, e in particolare, in parte qua, laddove, all’art. 1 individua le “Specifiche funzioni che il Professore dovrà svolgere”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di seconda fascia, inclusi il bando, la nomina della commissione, i verbali, la relazione finale e il decreto rettorale di approvazione degli atti
Esito
Favorevole al resistente (università e vincitore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, partecipante insieme al controinteressato a una procedura selettiva universitaria per la chiamata di un professore di seconda fascia nel settore delle malattie dell’apparato cardiovascolare, ha contestato la graduatoria finale, nella quale il controinteressato aveva conseguito 70,3 punti e il ricorrente 69,8 punti. In via preliminare, il controinteressato ha eccepito il difetto di interesse del ricorrente per il mancato raggiungimento della soglia minima di 70 punti; l’eccezione è stata respinta perché il ricorrente mirava proprio a ottenere un punteggio maggiore mediante l’annullamento o la rinnovazione della valutazione. Con il primo motivo sono state dedotte la mancata valutazione dell’attività di ricerca scientifica e, in particolare, dei brevetti, della partecipazione a gruppi di ricerca, delle relazioni a congressi e dei premi, in violazione del regolamento universitario, del D.M. n. 344/2011 e dei criteri ai quali la commissione si era autovincolata. Con il secondo motivo è stata contestata la fissazione o specificazione postuma dei sub-criteri relativi alle pubblicazioni scientifiche, dopo che la commissione aveva conosciuto i candidati, nonché la genericità e l’inidoneità del criterio relativo alla consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica. Con il terzo motivo è stata censurata l’eccessiva specificità del profilo previsto dal bando, incentrato sulla fisiopatologia e sul trattamento della sindrome coronarica acuta e sulla cardiologia interventistica per pazienti STEMI, sostenendo che la selezione avrebbe dovuto essere riferita esclusivamente al settore scientifico-disciplinare e che la specificità del profilo avrebbe favorito il controinteressato. Con il quarto motivo sono stati dedotti difetto di motivazione, travisamento, manifesta irragionevolezza, illogicità e sviamento in relazione ai punteggi attribuiti alle pubblicazioni, alla consistenza della produzione scientifica, all’attività didattica, seminariale, di tutoraggio, alle abilitazioni, all’attività assistenziale, ai brevetti, ai gruppi di ricerca e ai premi.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa all’omessa valutazione dell’attività di ricerca, rilevando che il verbale n. 2 descriveva il profilo curriculare di entrambi i candidati, indicando anche i brevetti del ricorrente, e che tali elementi erano confluiti nella valutazione del curriculum, secondo il regolamento universitario. Ha escluso che la commissione avesse introdotto sub-criteri nuovi dopo la conoscenza dei candidati: i cinque criteri relativi alle pubblicazioni e i relativi punteggi massimi erano stati predeterminati nel verbale n. 1; il punteggio di 0,1 o 0,2 attribuito alle singole pubblicazioni costituiva una specificazione matematica coerente con i tetti già stabiliti, non un’integrazione postuma dei criteri. Ha ritenuto legittimo anche il criterio della consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica, trattandosi di un giudizio complessivo fondato su parametri sufficientemente determinati e non meramente quantitativi. Quanto al bando, il Collegio ha affermato che l’indicazione delle specifiche funzioni didattiche, scientifiche e assistenziali era consentita dal regolamento universitario e risultava coerente con il settore scientifico-disciplinare, con le esigenze dell’Ateneo e con la convenzione universitario-ospedaliera; non era quindi manifestamente illogico valorizzare l’esperienza assistenziale attinente alle funzioni poste a bando. Le doglianze sui punteggi sono state ricondotte al merito tecnico della commissione, non sindacabile in assenza di manifesta irragionevolezza, travisamento o arbitrarietà. Il giudice ha ritenuto che i punteggi fossero coerenti con la valutazione comparativa complessiva: il ricorrente aveva ricevuto un punteggio maggiore per pubblicazioni e consistenza scientifica, mentre il controinteressato aveva prevalso per attività didattica, curriculare e assistenziale. Anche brevetti, partecipazione a gruppi di ricerca, premi, attività congressuale e tutoraggio risultavano acquisiti e considerati nel quadro globale della valutazione, senza che il ricorrente avesse dimostrato una manifesta illogicità nella ponderazione. Il ricorso è stato pertanto respinto; le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, lett. a), l. 240/2010
specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari
La disposizione deve essere letta insieme alla potestà regolamentare degli Atenei e consente, nel rispetto del settore scientifico-disciplinare, l’indicazione delle specifiche funzioni didattiche, scientifiche e assistenziali richieste.
art. 24, comma 5, l. 240/2010
È richiamato quale riferimento per gli standard qualitativi da considerare nelle procedure di valutazione e nei regolamenti universitari.
art. 6 del Regolamento universitario per le procedure di chiamata dei professori
Nella prima riunione, la Commissione provvede a definire e a rendere pubblici i criteri da adottare nella valutazione comparativa dei candidati relativamente alle pubblicazioni scientifiche, al curriculum e all’attività didattica svolta
La ricerca scientifica può essere valutata nell’ambito delle pubblicazioni e del curriculum; è sufficiente che gli elementi rilevanti siano acquisiti e considerati nella valutazione comparativa complessiva.
art. 2, commi 1, 2 e 4, del Regolamento universitario per le procedure di chiamata dei professori
le informazioni sulle specifiche funzioni richieste, nonché sulla tipologia di impegno didattico e scientifico; per quanto attiene all’ambito medico-chirurgico (...) la tipologia dell’impegno assistenziale sarà definita (...)
Il regolamento consente di individuare nel bando le specifiche funzioni e l’impegno assistenziale collegati alle esigenze didattiche, scientifiche e assistenziali dell’Ateneo.
art. 4 D.M. 344/2011
I criteri relativi alle pubblicazioni, alla produzione scientifica, ai gruppi di ricerca, ai brevetti, alle relazioni congressuali e ai premi costituiscono parametri di riferimento per la valutazione qualitativa; nel caso concreto sono stati considerati nel curriculum e nella valutazione delle pubblicazioni.
art. 6, comma 4, del Regolamento universitario per le procedure di chiamata dei professori
il giudizio finale sia considerato positivo
La soglia di 70 punti condiziona il giudizio finale positivo, ma il mancato raggiungimento della soglia non esclude l’interesse del candidato a contestare la valutazione per ottenere un punteggio maggiore.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato disposto il rinvio della trattazione cautelare alla sede di merito, ritenuta idonea a tutelare le esigenze del ricorrente.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative per la chiamata di professori universitari, l’indicazione nel bando di specifiche funzioni didattiche, scientifiche e assistenziali è legittima quando resta coerente con il settore scientifico-disciplinare e trova fondamento nelle esigenze istituzionali dell’Ateneo, nei regolamenti universitari e negli eventuali accordi con le strutture sanitarie coinvolte.
- La commissione di concorso deve predeterminare i criteri e i relativi limiti di punteggio prima di conoscere i candidati, ma non ogni successiva esplicitazione aritmetica del modo di attribuzione dei punteggi costituisce un nuovo sub-criterio: la ripartizione interna dei punteggi è legittima se resta entro i parametri e i tetti già fissati.
- La valutazione dell’attività di ricerca può essere compresa nella valutazione delle pubblicazioni e del curriculum, purché gli elementi rilevanti risultino acquisiti agli atti e considerati nella comparazione complessiva; non è necessario attribuire un punteggio autonomo e analitico a ogni singolo titolo o voce curriculare.
- Nelle selezioni universitarie la valutazione comparativa è globale e non richiede, di regola, una motivazione puntuale per ogni titolo o elemento del curriculum, essendo sufficiente che i titoli siano stati esaminati e risultino considerati nel giudizio complessivo, salvo il limite della manifesta illogicità, del travisamento dei fatti o dell’arbitrarietà.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali delle commissioni universitarie resta estrinseco e non consente al giudice di sostituire la propria ponderazione a quella della commissione; il punteggio è illegittimo solo se affetto da errori fattuali evidenti, manifesta irragionevolezza, contraddittorietà o violazione dei criteri predeterminati.
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