Cassazione Penale, Sentenza n. 31665/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari (in luogo della custodia in carcere richiesta dal P.M.) per il reato di omicidio premeditato di stampo mafioso. Il Procuratore deduceva violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione: sosteneva che la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere non poteva essere superata alla stregua della risalenza del fatto oggetto del procedimento, soprattutto alla luce delle ulteriori condotte criminose attribuite all'indagato nel 2015; contestava inoltre la genuinità e completezza della collaborazione con la giustizia (ritenuta funzionale a responsabilità altrui) e metteva in dubbio la effettiva recisione dei legami con il contesto mafioso nonostante l'adesione al programma di protezione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e sufficientemente motivata l'ordinanza del Tribunale che aveva superato la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., valutando complessivamente: la risalenza temporale del fatto principale (2003), la presenza di fatti più recenti (2015) ma comunque anteriori alla collaborazione, la partecipazione dell'imputato al programma di protezione (successivamente revocato su sua richiesta) come indicatore di riduzione del rischio di reiterazione, e la mancata ammissione di responsabilità riferita come elemento non dirimente. La Corte ha sottolineato che la valutazione sull'intensità dell'esigenza cautelare è questione di merito e non censurabile in sede di legittimità ove sia plausibilmente motivata.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La presunzione relativa che per reati gravi sia proporzionata la custodia in carcere non è assoluta: il giudice può superarla mediante motivazione plausibile che valuti elementi concreti (es. temporalità del fatto, condotte successive, collaborazione con la giustizia, programma di protezione).
art. 310 cod. proc. pen.
Regola il rito e l'impugnazione avverso le decisioni cautelari; qui è richiamata come titolo dell'impugnazione del P.M. contro l'ordinanza del G.I.P.
Massime di principio
- La presunzione di adeguatezza della custodia cautelare per reati gravi (art. 275, comma 3) è relativa: può essere superata da una motivazione che valuti il caso concreto (es. tempo trascorso, riduzione della pericolosità).
- La risalenza del fatto originario è un elemento rilevante ma perde efficacia se l'indagato ha commesso fatti recenti; conversamente, assenza di condotte recenti e adesione a programma di protezione possono giustificare misure meno afflittive.
- La collaborazione con la giustizia, se non manifestamente strumentale, è indice di attenuazione del rischio di reiterazione e può influire sulla scelta della misura cautelare; la revoca del programma di protezione su richiesta del collaboratore non implica automaticamente insincerità della collaborazione.
- La mancata ammissione di responsabilità non è di per sé ostativa alla concessione di misure meno afflittive se il giudice valuta complessivamente gli altri elementi di rischio.
- Le valutazioni sulla proporzionalità e sull'intensità dell'esigenza cautelare sono, in larga misura, valutazioni di merito e la Cassazione le esamina solo nella loro conformità ai canoni logico-giuridici e alla presenza di motivazione sufficiente e non contraddittoria.
- Il P.M. che impugna deve dimostrare in modo argomentato che gli elementi concreti indicano la persistenza di un rischio che giustifichi la custodia in carcere nonostante le circostanze attenuanti.
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