Sentenza n. 1925/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa al mutamento di destinazione d'uso di un piano terra e alla realizzazione senza titolo di una sopraelevazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che le imponeva il ripristino dello stato dei luoghi in relazione a un immobile composto da un piano terra, originariamente accatastato come magazzino, e da un primo piano realizzato senza titolo edilizio e senza autorizzazione del Genio civile. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione della legge, il travisamento dei fatti e l'eccesso di potere, sostenendo che il mutamento di destinazione d'uso e la sopraelevazione fossero regolarizzabili ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 380/2001, dell'art. 14 della l.r. 16/2016 e dell'art. 23-ter della legge n. 105/2024, come recepita dalla l.r. n. 27/2024, anche in ragione della sopravvenuta classificazione dell'area come zona B edificabile. Ha inoltre rappresentato che il piano terra era stato oggetto di una domanda di sanatoria presentata dal coniuge defunto e che il relativo titolo in sanatoria era stato rilasciato dal Comune nel 1999. Con il secondo motivo ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza per il notevole lasso di tempo intercorso dalla realizzazione delle opere, il difetto di motivazione e la violazione del legittimo affidamento, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico alla demolizione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la pretesa regolarizzabilità delle opere era rimasta sul piano della mera potenzialità: la stessa ricorrente aveva ammesso di non avere ancora presentato l'istanza di accertamento di conformità, limitandosi a riferire di aver incaricato un tecnico di predisporla. Non poteva quindi invocare l'effetto sospensivo dell'istanza di sanatoria rispetto all'ordinanza di demolizione. Il TAR ha aggiunto che, ove l'istanza fosse stata presentata, si sarebbe formato il silenzio-rigetto, non impugnato. Il secondo motivo è stato parimenti respinto. L'ordinanza di demolizione è un atto vincolato e presuppone esclusivamente l'accertamento della natura abusiva delle opere; non richiede una specifica ponderazione discrezionale dell'interesse pubblico né una motivazione rafforzata in relazione al tempo trascorso. Nel caso concreto, la descrizione dettagliata del mutamento di destinazione d'uso e della sopraelevazione, unitamente all'indicazione del fondamento normativo, è stata ritenuta sufficiente a motivare la misura ripristinatoria. Il tempo trascorso non determina inoltre un affidamento tutelabile alla conservazione di un illecito edilizio permanente. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
effetto sospensivo dell’ingiunzione di demolizione dell’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 DPR 380/2001
La mera possibilità di presentare un'istanza di accertamento di conformità non incide sull'efficacia dell'ordinanza di demolizione; l'effetto sospensivo è collegato alla concreta presentazione dell'istanza. Nel caso esaminato l'istanza non era stata presentata.
art. 14 l.r. 16/2016
È stata invocata dalla ricorrente quale disciplina regionale di recepimento dell'accertamento di conformità, ma il giudice non ne ha fatto applicazione favorevole in assenza della presentazione dell'istanza di sanatoria.
art. 23-ter legge 24 luglio 2024, n. 105
È stata richiamata dalla ricorrente quale fondamento della regolarizzabilità delle opere, ma la relativa prospettazione è stata ritenuta meramente potenziale.
l.r. 18 novembre 2024, n. 27
È stata richiamata quale normativa regionale di recepimento della disciplina invocata dalla ricorrente, senza incidere sull'esito del giudizio.
Adunanza plenaria n. 9/2017
Il decorso del tempo non consolida un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito edilizio permanente e non rende per ciò solo illegittima l'ordinanza di demolizione.
artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente e della sua proprietà.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- L'ordinanza di demolizione di opere abusive è un atto vincolato: accertata la natura abusiva dell'intervento, l'amministrazione non deve svolgere una comparazione discrezionale tra interesse pubblico e interesse privato né motivare specificamente sull'attualità dell'interesse repressivo.
- Per motivare adeguatamente un'ordinanza di demolizione è sufficiente l'indicazione del fondamento normativo del potere e una descrizione sufficientemente dettagliata delle opere abusive, tale da individuare la natura e la consistenza dell'illecito.
- La mera prospettazione della futura presentazione di un'istanza di accertamento di conformità non sospende né rende illegittima l'ordinanza di demolizione; occorre che l'istanza sia stata concretamente presentata.
- Il decorso del tempo non attribuisce al responsabile dell'abuso un affidamento tutelabile alla conservazione di un illecito edilizio permanente e, di per sé, non impone una motivazione rafforzata dell'ordinanza di demolizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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