Cassazione Penale, Sentenza n. 26894/2022 del 12/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di materiale elettrico (merce "kyl") proveniente dalla Cina, ritenuto non conforme: il ricorrente deduce la violazione di legge in ordine al fumus commissi delicti per non avere il Tribunale valutato adeguatamente la documentazione difensiva attestante la conformità dei beni (sostenendo che la società ricevente, riconducibile al ricorrente, era anche produttrice e poteva certificare la conformità).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato l'art. 325 c.p.p. che limita il ricorso contro ordinanze di riesame di misure reali alle sole violazioni di legge, escludendo la riammissione del merito o dei meri vizi logici della motivazione. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato: gli accertamenti della Guardia di Finanza avevano riscontrato in alcuni casi l'assenza dei certificati e in altri la presenza di certificati falsi non emessi dall'ente preposto, circostanza idonea a sostenere il fumus. La doglianza del ricorrente è stata inquadrata come contestazione del merito e della valutazione probatoria, non come violazione di legge. Condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 325, comma 1
Il ricorso per cassazione contro le ordinanze di riesame avverso misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge; pertanto non è consentito un riesame del merito o dei mere vizi logici della motivazione.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
I vizi logici della motivazione non costituiscono di per sé una violazione di legge rilevabile in sede di cassazione per i provvedimenti di riesame di misure reali.
Codice penale, artt. 474, 648, 489
Articoli richiamati per qualificare i reati oggetto delle indagini (riguardanti falsità documentale e reati connessi alla circolazione di beni non conformi): la presenza di certificati falsi o l'assenza di certificazioni può sostenere il fumus commissi delicti.
Massime di principio
- Avverso le ordinanze di riesame di misure cautelari reali la cassazione è ammessa soltanto per violazione di legge: le contestazioni che attengono alla valutazione probatoria o al merito della motivazione sono inammissibili.
- Se le autorità investigative riscontrano certificati assenti o falsi, tale circostanza può suffragare il fumus commissi delicti e legittimare il sequestro preventivo.
- Chi intende opporsi a un sequestro per presunta non conformità dei beni deve produrre, prima possibile, documentazione ufficiale e idonea (certificazioni emesse dall'ente competente, prove sulla filiera produttiva, perizie tecniche) e non limitarsi a affermazioni generiche.
- Per far valere un vizio rilevante ai fini dell'ammissibilità in Cassazione occorre dimostrare una specifica violazione di legge o un vizio motivazionale così radicale da rendere il provvedimento privo dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza.
- Nel caso di certificati contestati come falsi, è utile richiedere l'acquisizione di accertamenti tecnici o l'intervento dell'ente certificatore per smentire l'esito investigativo, anziché limitarsi a un'interpretazione alternativa dei fatti.
- La strategia difensiva efficace contro sequestri cautelari su basi documentali consiste nel proporre prove oggettive (perizie, attestazioni ufficiali, documentazione di produzione e tracciabilità) e nel contestare procedure di accertamento se viziate.
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