Sentenza n. 218/2026 - Genova, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, 4.4.2025, n. 111.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, 4 aprile 2025, n. 111, relativa all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2024/25
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, 4 aprile 2025, n. 111, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per l'anno scolastico 2024/25, oltre interessi o rivalutazione monetaria se maggiore dalla data del diritto all'accredito. Il Ministero si è costituito senza contestare nel merito la pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme relative all'annualità 2024/25 entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con incarico di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro ulteriori 30 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio consente di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo giudiziale mediante il giudizio di ottemperanza.
art. 112 c.p.a.
La norma non è espressamente citata nel testo; il giudizio è qualificato come giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non contesta nel merito l'obbligo risultante dal titolo esecutivo e permane l'inadempimento, il giudice può prescrivere le concrete modalità di esecuzione del giudicato, compresa l'adozione dell'atto necessario e l'accredito delle somme dovute.
- La nomina di un commissario ad acta è giustificata quando sussiste il rischio di ulteriore inottemperanza e consente l'esecuzione sostitutiva del giudicato dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell'amministrazione inadempiente; la loro liquidazione può tener conto del carattere seriale della controversia e dell'assimilazione del giudizio alle procedure esecutive mobiliari.
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