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Sentenza

Sentenza n. 930/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - del bando per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2025/28 della Regione Emilia-Romagna nella parte in cui precluda l'esercizio di attività libero professionale compatibile in concreto con gli obblighi formativi; - ove occorra e per quanto di ragione, della comunicazione della Regione di convocazione dei vincitori per accettazione del posto e inizio del corso; - di ogni altro atto, comunicazione o dichiarazione con cui parte resistente ha imposto di astenersi dallo svolgimento della libera professione durante il corso di Medicina Generale, ivi inclusa la convocazione per l'avvio dei corsi; - ove occorra e per quanto di ragione, dei moduli di iscrizione o autodichiarazioni con cui parte resistente chieda a parte ricorrente di accettare o certificare l'assenza di cause di incompatibilità al momento dell'iscrizione, ove esistenti anche se non conosciuti; - ove occorra e per quanto di ragione, del Regolamento del Corso di Medicina Generale della Regione Emilia Romagna; - ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 7/3/2006; - ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 28/9/2020, del Decreto del Ministero della Salute del 14/7/2021, del Decreto del Ministero della Salute dell'8/3/2023, del Decreto del Ministero della Salute 22 novembre 2024 e successivi decreti o proroghe di estremi ignoti per il triennio 2025/28; -ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 28/12/2023 e ss.mm.ii.; - ove occorra e per quanto di ragione, di eventuali circolari o pareri, mai comunicati a parte ricorrente, con cui il Ministero della Salute abbia ritenuto di imporre ai corsisti di Medicina Generale il divieto generalizzato di praticare libera professione; - ove esistente o nelle more pervenuto, di qualsiasi altro atto - anche non conosciuto - nella misura in cui dovesse stabilire l'incompatibilità tra la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale e lo svolgimento di attività libero professionale; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati; NONCHE' PER LA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' - in quanto occorra, dell'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO del diritto di parte ricorrente a frequentare il corso di Formazione Specifica in Medicina Generale e a svolgere attività libero professionale compatibile con gli obblighi formativi.

Giustizia amministrativa202515350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando per l’ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Emilia-Romagna per il triennio 2025/2028, nella parte in cui vieta in modo assoluto lo svolgimento di attività libero-professionale durante il corso, nonché gli atti connessi e presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (medico corsista)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato il divieto generalizzato di svolgere attività libero-professionale durante la frequenza a tempo pieno del corso di formazione specifica in Medicina Generale, chiedendo l’annullamento del bando regionale, degli atti di convocazione e iscrizione, del regolamento regionale e degli atti ministeriali presupposti, nonché l’accertamento del diritto a frequentare il corso svolgendo attività libero-professionale compatibile in concreto con gli obblighi formativi. È stata prospettata anche una questione di legittimità costituzionale dell’art. 24 del d.lgs. n. 368/1999. Le censure riguardavano, in sostanza, l’illegittimità del divieto assoluto e della correlata sanzione espulsiva, per contrasto con la disciplina europea e nazionale della formazione medica, nonché con i principi di ragionevolezza e proporzionalità. Il ricorrente sosteneva che l’Amministrazione dovesse verificare in concreto la compatibilità dell’attività professionale con gli obblighi formativi, anziché vietarla astrattamente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, facendo propria la più recente interpretazione del Consiglio di Stato in materia. Il Collegio ha rilevato che la formazione a tempo pieno costituisce la modalità organizzativa preferenziale prevista dalla direttiva 93/16/CEE e dalla normativa nazionale, ma non comporta un divieto assoluto e inderogabile di ogni attività professionale. L’art. 11 del d.m. 7 marzo 2006, che vieta ai medici in formazione a tempo pieno l’esercizio di attività libero-professionali e altri rapporti professionali, deve essere interpretato alla luce delle successive disposizioni legislative che hanno ammesso, in determinate condizioni, attività convenzionali e lavorative da parte dei medici iscritti al corso. Inoltre, lo stesso d.m. 7 marzo 2006 consente, per i corsi a tempo parziale, lo svolgimento di altra attività lavorativa purché compatibile con i periodi formativi, dimostrando che l’attività professionale non è astrattamente incompatibile con il conseguimento di una formazione qualitativamente adeguata. Ne consegue che il divieto assoluto imposto dal bando regionale è eccessivo e contrario ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. L’Amministrazione deve svolgere una verifica concreta della compatibilità dell’attività libero-professionale con gli obblighi formativi e adottare le necessarie misure organizzative per garantire il livello qualitativo della formazione. È stata quindi annullata la preclusione generale contenuta nel bando e negli atti connessi, nei limiti dedotti, mentre le spese di giudizio sono state compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente.

Norme richiamate

  • art. 24, par. 1, lett. c), Direttiva 93/16/CEE

    svolgimento della formazione «a tempo pieno e sotto il controllo della autorità o degli enti competenti»

    La formazione a tempo pieno è la modalità organizzativa preferenziale per garantire una preparazione uniforme e adeguata, ma non fonda necessariamente un divieto assoluto di ogni attività professionale.

  • art. 25, parr. 1 e 2, Direttiva 93/16/CEE

    Tale livello non deve essere compromesso né dal fatto che si tratta di una formazione a tempo ridotto né dall’esercizio a titolo privato di un’attività professionale rimunerata

    La disciplina europea ammette che l’attività professionale privata possa coesistere con la formazione, purché non ne comprometta il livello qualitativo.

  • art. 11 d.m. 7 marzo 2006

    divieto [...] per i medici in formazione a tempo pieno di esercitare «attività libero-professionali e ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo»

    Il divieto previsto dal decreto ministeriale non può essere applicato in modo assoluto e svincolato dalla verifica concreta della compatibilità dell’attività professionale con gli obblighi formativi.

  • art. 12, commi 1, 3 e 4, d.m. 7 marzo 2006

    il livello della formazione corrisponda qualitativamente a quello della formazione a tempo pieno; [...] purché compatibile con i periodi di formazione stabiliti dalla Regione

    La possibilità di svolgere altra attività lavorativa nei corsi a tempo parziale dimostra che l’attività professionale non è astrattamente incompatibile con una formazione di livello equivalente; la compatibilità deve essere valutata in concreto.

  • art. 19, comma 11, l. n. 448/2001

    laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, [di] sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati

    La disciplina legislativa ammette, in determinate condizioni, lo svolgimento di attività professionali da parte dei medici iscritti ai corsi, temperando la portata del principio di esclusività.

  • art. 9 d.l. n. 135/2018, convertito dalla l. n. 12/2019

    i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali

    La previsione conferma che l’iscrizione al corso non determina un’incompatibilità assoluta con ogni attività professionale.

  • art. 12, comma 3, d.l. n. 35/2019, convertito dalla l. n. 60/2019

    i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale [...] accedono al predetto corso tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio

    La normativa emergenziale, considerata insieme alle altre disposizioni successive al d.m. 7 marzo 2006, contribuisce a ridimensionare la portata assoluta del principio di esclusività.

  • art. 24 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    La disposizione è richiamata quale norma legislativa di riferimento della formazione specifica in medicina generale; il giudice ha deciso la controversia senza sollevare la questione di legittimità costituzionale prospettata.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • La frequenza a tempo pieno del corso di formazione specifica in Medicina Generale costituisce la modalità organizzativa preferenziale per assicurare una formazione teorico-pratica adeguata e uniforme, ma non comporta automaticamente l’incompatibilità assoluta con qualsiasi attività professionale privata.
  • Il divieto di svolgere attività libero-professionale durante il corso di formazione specifica in Medicina Generale non può essere applicato in modo generalizzato quando l’Amministrazione sia in grado di verificare concretamente che l’attività non comprometta gli obblighi e il livello qualitativo della formazione.
  • È illegittima, per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, la clausola di un bando regionale che vieti in assoluto l’attività libero-professionale ai medici iscritti al corso di formazione a tempo pieno e preveda l’espulsione automatica per il suo svolgimento, senza una verifica concreta della compatibilità.
  • La possibilità, prevista dalla disciplina nazionale, di svolgere determinate attività professionali o convenzionali durante l’iscrizione al corso, nonché di esercitare altra attività lavorativa nei corsi a tempo parziale purché compatibile con la formazione, impone di interpretare il principio di esclusività in senso non assoluto.
  • L’Amministrazione organizzatrice del corso deve adottare misure e procedure idonee a verificare caso per caso la compatibilità dell’attività libero-professionale con i periodi e gli obblighi formativi, assicurando comunque il raggiungimento degli obiettivi qualitativi della formazione.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieCarriera degli studentiInvalidità del provvedimento
RamiIstruzione e universitàSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoria

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