Sentenza n. 1240/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della graduatoria finale della “Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali”, adottata dalla Direzione Regionale Sicilia, pubblicata in data 27.11.2025, nella parte in cui non riconosce al ricorrente il titolo di riserva per servizio civile universale; dell'avviso di pubblicazione graduatorie del 27.11.2025, nella parte in cui stabilisce l'assunzione dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compreso - ed ove occorra - il silenzio rigetto formatosi sulla istanza pec, di riconoscimento del titolo di riserva, del 13.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di una selezione pubblica per l'assunzione di funzionari, nella parte in cui non riconosce la riserva per servizio civile, nonché l'avviso di pubblicazione relativo alla decorrenza delle assunzioni e il silenzio sull'istanza di riconoscimento del titolo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione datrice di lavoro)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale e gli atti connessi sostenendo che l'amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di riconoscere il titolo di riserva spettante per avere svolto il Servizio Civile Nazionale, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017, come modificato dall'art. 4, comma 4, del d.l. n. 25/2025, convertito dalla l. n. 69/2025. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia riguardasse il diritto all'assunzione e la fase esecutiva degli esiti concorsuali, non la legittimità della procedura comparativa in sé.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. La controversia non contestava la graduatoria quale risultato della valutazione comparativa dei candidati, ma pretendeva il riconoscimento del diritto alla riserva del posto, in quanto candidato idoneo, e quindi atteneva alla pretesa individuale all'assunzione e alla fase di esecuzione dell'atto amministrativo presupposto. Ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, tali controversie, comprese quelle concernenti l'assunzione al lavoro, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario. Il giudice amministrativo conserva giurisdizione sulle controversie relative alle vere e proprie procedure concorsuali, caratterizzate dalla valutazione comparativa e dalla formazione della graduatoria, ma non sulle pretese fondate sull'esito del concorso quando questo non sia contestato in sé. Il TAR ha indicato il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., consentendo la riproposizione del processo, e ha compensato integralmente le spese.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. 165/2001
sono devolute al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro
La giurisdizione ordinaria comprende le controversie relative all'assunzione e alla pretesa individuale derivante dall'esito di una procedura concorsuale, quando non sia contestata la procedura comparativa in sé.
art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017
Costituisce la base normativa del titolo di riserva rivendicato dal candidato per lo svolgimento del servizio civile.
art. 4, comma 4, d.l. 25/2025, convertito dalla l. 69/2025
Modifica la disciplina richiamata dal ricorrente in materia di riserva per il servizio civile.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione del processo davanti al giudice ordinario indicato come munito di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie relative alle vere e proprie procedure concorsuali, nelle quali si contestano la valutazione comparativa dei candidati o la formazione della graduatoria, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo.
- Quando il candidato non contesta in sé la procedura comparativa o il risultato concorsuale, ma rivendica il riconoscimento di un diritto all'assunzione o di una riserva di posto derivante dall'esito del concorso, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La mancata valutazione di un titolo di riserva nella graduatoria definitiva, se dedotta come lesione del diritto individuale alla riserva e all'assunzione, rientra nella giurisdizione ordinaria anche quando la pretesa sia formalmente proposta mediante impugnazione della graduatoria.
- In caso di declaratoria del difetto di giurisdizione, il giudice amministrativo deve indicare il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., con possibilità di riproposizione del processo.
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