Regolamento (UE) 2026/1409
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1409 della Commissione, del 19 giugno 2026, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la geografia delle restrizioni UE contro la peste suina africana sulla base dell’evoluzione epidemiologica in vari Stati membri, in particolare Germania, Italia, Polonia, Croazia, Ungheria, Lettonia, Lituania e Slovacchia. La Commissione sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, rideterminando zone infette e zone soggette a restrizioni in funzione dei nuovi focolai o del miglioramento della situazione sanitaria. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni e delle aree infette nell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, al loro interno, alle aree territoriali espressamente elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, per la gestione dei focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici. Interessa quindi operatori del settore suinicolo, autorità competenti veterinarie e soggetti coinvolti nella movimentazione di suini e prodotti di origine animale nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e nelle zone infette. L’atto produce effetti immediati nell’ordinamento degli Stati membri, essendo direttamente applicabile, dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulla peste suina africana
Il regolamento interviene nell’ambito della disciplina UE di controllo della peste suina africana, aggiornata sulla base dell’evoluzione epidemiologica nelle diverse regioni interessate. La Commissione rileva che la malattia continua a richiedere un approccio dinamico, poiché nuovi focolai e miglioramenti della situazione sanitaria impongono una costante revisione delle zone soggette a restrizioni e delle zone infette.
Contesto normativo e finalità
L’atto si fonda sul regolamento (UE) 2016/429 e, in particolare, sull’articolo 71, paragrafo 3, e sull’articolo 259, paragrafo 1. I considerando richiamano inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687, che disciplina le misure di prevenzione e controllo per le malattie elencate, comprese le malattie di categoria A, e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce le misure speciali di controllo per la peste suina africana. La finalità è prevenire l’ulteriore diffusione della malattia, mantenendo allineate le restrizioni alla situazione sanitaria effettiva.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le aree territoriali degli Stati membri elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Le restrizioni incidono sulla movimentazione di suini detenuti e selvatici e dei relativi prodotti di origine animale, nonché sulla delimitazione delle zone infette e delle zone soggette a restrizioni I, II e III. Il testo ha portata territoriale puntuale e si applica nelle aree specificamente descritte per Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Spagna, Lituania, Bulgaria, Romania e altri Stati menzionati negli allegati.
Contenuto sostanziale delle modifiche
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594. L’allegato I contiene l’elenco aggiornato delle zone soggette a restrizioni I, II e III, con dettagli per regione, provincia, distretto, comune, unità di caccia o altre suddivisioni amministrative/territoriali equivalenti.
Le principali operazioni effettuate sono di tre tipi:
- riclassificazione di aree a un livello di restrizione più elevato, in presenza di nuovi focolai;
- riclassificazione a un livello inferiore, ove la situazione epidemiologica sia migliorata e vi sia assenza di focolai per i periodi richiesti;
- soppressione di aree non più giustificate dalle condizioni sanitarie.
Principali aggiornamenti per Stato membro
Croazia. Alcune aree vengono portate da zona soggetta a restrizioni I a zona III o ridefinite nei rispettivi confini, in particolare nelle contee di Virovitica-Podravina, Osijek-Baranja e in altre aree interessate da nuovi focolai in suini detenuti.
Germania. Le modifiche interessano soprattutto la Renania settentrionale-Vestfalia e diverse aree del Brandeburgo, della Sassonia, dell’Assia e di altri Länder. Sono aggiornati i confini delle zone I e II in ragione di nuovi focolai in suini selvatici o della ricalibrazione del rischio nelle aree limitrofe.
Italia. Il Piemonte, la Lombardia e altre regioni sono oggetto di una rimodulazione molto articolata. Alcune aree passano da zona II a zona I, altre vengono soppresse dall’elenco, altre ancora vengono riclassificate da I a II per effetto di nuovi focolai in suini selvatici. Il considerando evidenzia, ad esempio, la rimozione di aree della regione Pomerania occidentale in Polonia, la riclassificazione di aree in Piemonte, Lombardia e altre regioni, e il riferimento a periodi di assenza di focolai negli ultimi dodici mesi.
Lettonia. Una parte della contea di Dienvidkurzemes viene riclassificata da zona III a zona II, in presenza di assenza di focolai in suini detenuti negli ultimi tre mesi ma persistenza della malattia nei selvatici.
Lituania. Alcune aree delle regioni Jurbarko, Šakių e Vilkaviškio passano da zona II a zona I, poiché non si registrano focolai nei dodici mesi precedenti.
Polonia. Le modifiche sono estese: alcune aree vengono soppresse dall’allegato II (zone infette), altre sono riclassificate tra le zone I e II in relazione ai nuovi focolai in suini selvatici o alla cessazione del rischio in specifiche aree. Il testo contiene anche un ampio elenco di aree polacche per le tre categorie di restrizione.
Slovacchia. Vengono aggiornate le aree soggette a restrizioni I e II, con diversi distretti integralmente inclusi o esclusi e con una ripartizione molto granulare tra comuni e distretti.
Struttura delle zone e significato operativo
L’allegato I distingue:
- zona soggetta a restrizioni I, normalmente area di rischio iniziale o contenimento meno intenso;
- zona soggetta a restrizioni II, di regola con presenza o vicinanza di focolai nei suini selvatici;
- zona soggetta a restrizioni III, livello più severo, associato a focolai in suini detenuti o a rischio elevato.
La classificazione incide sulle misure applicabili ai movimenti di animali, prodotti e attività connesse, in coordinamento con il regolamento delegato (UE) 2020/687 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
Allegato II e zone infette
L’allegato II riguarda le aree istituite come zone infette o come zone soggette a restrizioni comprendenti zone di protezione e sorveglianza, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/594. Nel testo fornito è presente soprattutto la formula di rinvio e la struttura dell’allegato, mentre non risultano dettagli ulteriori sulle singole aree oltre al rinvio all’articolo 1.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sulle zone territoriali elencate.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati sulle zone soggette a restrizioni
L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo contenuto nell’allegato del nuovo regolamento. L’aggiornamento ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III in numerosi Stati membri, tenendo conto della situazione epidemiologica della peste suina africana e delle notifiche trasmesse dagli Stati membri interessati.
Rimodulazione delle zone in base all’evoluzione epidemiologica
Le motivazioni richiamano nuovi focolai e miglioramenti della situazione sanitaria, con riclassificazioni di aree da una categoria di restrizione all’altra e soppressione di aree divenute indenni nel periodo considerato. In particolare vengono aggiornate le voci per Croazia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Ungheria, oltre alla soppressione di alcune zone infette in Polonia e all’inserimento/ri-classificazione di specifiche aree in vari Stati membri.
Allegato I – zone soggette a restrizioni I, II e III
L’allegato I elenca dettagliatamente, per Stato membro e spesso per regione/provincia/comune o unità di caccia, le aree soggette a restrizioni I, II e III. Tra le principali modifiche: in Germania, Italia e Polonia sono aggiornati i perimetri in relazione a nuovi focolai in suini selvatici; in Croazia e Ungheria vi sono riclassificazioni al livello III di aree con focolai in suini detenuti; in Lettonia, Lituania e Slovacchia alcune aree passano a un livello di restrizione inferiore o vengono soppresse, mentre altre vengono mantenute o ampliate in ragione dell’assenza di focolai negli ultimi 12 mesi o 3 mesi, a seconda dei casi.
Allegato II – aree istituite come zone infette o soggette a restrizioni
L’allegato II, parte A, disciplina le aree istituite come zone infette a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenne. Il testo fornito mostra la struttura dell’allegato e richiama l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ma nel materiale disponibile non sono riportate nuove singole aree specifiche oltre alla struttura generale dell’allegato.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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