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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39791/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia in carcere pronunciata dal G.I.P., articolando tre motivi: (1) vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 275 c.p.p., con particolare rilievo sull'asserita possibilità di applicare la misura alternativa degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; (2) carenza dei gravi indizi di colpevolezza per mancanza di gravità, precisione e concordanza, con discrasie tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle del terzo Maranzano; (3) errata qualificazione giuridica dei reati (riferimento agli artt. 629 e 393 c.p.), sostenendo l'assenza dell'elemento soggettivo essendo l'azione posta in essere per esercitare un proprio diritto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine previsto dall'art. 311, comma 1, c.p.p. La Corte ha rilevato che l'avviso di deposito dell'ordinanza del Tribunale del riesame (deposito 07/02/2022) era stato correttamente notificato al difensore destinatario dell'avviso di udienza; il nuovo difensore nominato successivamente (Avv. Merlino) non aveva diritto alla notifica e aveva l'onere di informarsi tempestivamente presso l'assistito o il difensore precedente per rispettare i termini di impugnazione. Per tali ragioni la Corte non ha esaminato il merito delle doglianze sostanziali e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000, per responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 5, 99, 110, 628, comma 3, n. 1 e n. 3-bis c.p.

    Norme penali richiamate come fattispecie di reato per le quali il Romeo era gravemente indiziato; la sentenza non entra nella valutazione del merito di tali fattispecie per via dell'inammissibilità procedurale.

  • art. 275 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Corte non ha valutato il merito di tale censura a causa dell'inammissibilità processuale.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per i limiti della riproduzione integrale dei motivi nel ricorso (la Corte riporta i motivi nei limiti necessari ai sensi della norma).

  • art. 311, comma 1, c.p.p.

    Norma decisiva: la Corte ha ritenuto che il ricorso sia stato proposto oltre il termine previsto e perciò inammissibile.

  • art. 309, comma 8, c.p.p.

    La Corte ricorda che il rinvio alle forme del procedimento in camera di consiglio comporta l'applicazione delle regole dell'art. 127 c.p.p. in materia di avviso di udienza e di deposito.

  • art. 127, comma 7, c.p.p.

    La Corte interpreta che l'avviso di deposito dell'ordinanza deve essere notificato al difensore destinatario dell'avviso di udienza e non ai difensori nominati successivamente; tale notifica cristallizza il termine di impugnazione.

  • art. 128, secondo periodo, c.p.p.

    Richiamato dalla giurisprudenza per precisare che il cancelliere debba notificare l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo ai soggetti legittimati all'impugnazione.

  • art. 629 c.p. e art. 393 c.p.

    Norme richiamate dal ricorrente nella terza censura relativa alla qualificazione del fatto; la Corte non si è pronunciata sul loro corretto inquadramento perché ha escluso la trattazione del merito per inammissibilità.

Massime di principio

  • Nei giudizi di riesame/impugnazione collegati a provvedimenti cautelari, l'avviso di deposito si notifica al difensore destinatario dell'avviso di udienza; i difensori nominati successivamente non sono automaticamente destinatari della notifica.
  • Il termine per proporre ricorso decorre dall'avviso di deposito correttamente notificato: la mancata conoscenza da parte di un difensore nominato successivamente non sospende tale termine, che impone al nuovo difensore l'onere di informarsi tempestivamente presso l'assistito o il difensore precedente.
  • Se il ricorso è ritardato rispetto al termine fissato dall'art. 311 c.p.p., la Corte può dichiararlo inammissibile senza entrare nel merito delle censure sostanziali.
  • La nomina tardiva di un nuovo difensore non costituisce di per sé motivo valido per ottenere una nuova notifica o per estendere il termine di impugnazione; il rimedio consiste nel diligere per acquisire tempestivamente gli atti e gli avvisi già notificati al difensore precedente.
  • Le conseguenze processuali della tardività possono includere non solo l'inammissibilità dell'impugnazione ma anche la condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa, una sanzione pecuniaria equitativamente determinata (qui: euro 3.000 alla cassa delle ammende).

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