Sentenza n. 957/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento: della nota datata 30.07.2021 inviata in pari data a mezzo PEC con la quale l'intimata Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale Spa (nel prosieguo: Mediocredito) ha comunicato la revoca del provvedimento agevolativo concesso alla odierna ricorrente a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lett. A), della L. n. 662/1996 e all'art. 15 della L. n. 266/1997; di ogni e qualsivoglia altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, compresi: -della delibera del Consiglio di gestione del Fondo di garanzia, datata 29.07.2021, che ha disposto la revoca in questione; nonché, ove occorra e nell'ambito dell'interesse del D.M. Ministero dello Sviluppo Economico 2.09.2015 n. 90794 recante ad oggetto “Modalità operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese Banca del Mezzogiorno – Mediocredito centrale Spa sulle operazioni ammesse al Fondo”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell’agevolazione concessa a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, comunicata dal gestore del Fondo
Esito
Favorevole al resistente (gestore del Fondo e ministero vigilante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la comunicazione del 30 luglio 2021 con cui il gestore del Fondo di garanzia ha comunicato la revoca del provvedimento agevolativo, nonché la deliberazione del Consiglio di gestione del Fondo del 29 luglio 2021 e, ove occorrente, il decreto ministeriale 2 settembre 2015 n. 90794 relativo alle verifiche e ai controlli sulle operazioni ammesse al Fondo. Nel corso del giudizio, con memoria del 22 aprile 2026, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile. L’amministrazione resistente non si è opposta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione della ricorrente, non contestata dall’amministrazione resistente, ha evidenziato che non residuava più alcun interesse concreto e attuale alla decisione sull’impugnazione della revoca dell’agevolazione. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati. Le spese e le competenze di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della sussistenza di giusti motivi.
Norme richiamate
art. 2, comma 100, lett. a), l. 662/1996
Norma istitutiva e disciplinante il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, richiamata quale base normativa dell’agevolazione oggetto di revoca.
art. 15 l. 266/1997
Norma richiamata quale ulteriore fondamento dell’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione dell’udienza di smaltimento da remoto.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, nel corso del giudizio, di non avere più interesse alla decisione e tale dichiarazione non è contestata dall’amministrazione resistente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando un interesse concreto e attuale all’esame della domanda.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice amministrativo di esaminare nel merito i motivi dedotti contro il provvedimento impugnato.
- In presenza di giusti motivi, il giudice amministrativo può compensare integralmente le spese e le competenze di giudizio in caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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