Sentenza n. 11486/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto del Ministero dell’Interno (-OMISSIS-) del 02.08.2024, notificato il 13.09.2024, avente per oggetto il rifiuto della domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. f) della legge 91/1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per residenza, motivato da una notizia di reato per maltrattamenti in famiglia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 24 e 97 Cost., degli artt. 6 e 10-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 2, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 362/1994, lamentando l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto e la lesione delle garanzie partecipative. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, l'eccesso di potere per motivazione insufficiente, carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti e illogicità manifesta, nonché l'erronea applicazione dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione avesse fondato il diniego esclusivamente su una notizia di reato del 10 maggio 2022 relativa a maltrattamenti in famiglia, successivamente archiviata il 15 luglio 2022, senza considerare l'incensuratezza, la situazione lavorativa e il contesto familiare, caratterizzato dalla presenza di due figlie affette da gravi problemi di salute mentale. In via preliminare il ricorrente ha eccepito la tardività del deposito ministeriale del 6 maggio 2026.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. In via preliminare, il TAR ha dichiarato inutilizzabile, ai fini della decisione, la sola relazione ministeriale depositata oltre il termine previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a., ritenuto perentorio a tutela del contraddittorio e dell'ordinato svolgimento del processo. Ha invece ritenuto acquisibili gli ulteriori documenti tardivamente depositati, poiché costituenti atti e documenti del procedimento amministrativo che l'Amministrazione è tenuta a depositare ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a. e che potrebbero essere acquisiti d'ufficio dal giudice; nel caso concreto, inoltre, erano già disponibili o accessibili al ricorrente. Il primo motivo è stato respinto: il preavviso di rigetto era stato comunicato il 23 dicembre 2020 nell'area riservata del portale del Ministero dell'Interno. Secondo il TAR, tale modalità telematica è giuridicamente valida e ordinaria, alla luce degli artt. 3-bis e 41 del d.lgs. n. 82/2005 e dell'informatizzazione del procedimento di cittadinanza. Il richiedente ha l'onere e l'interesse di consultare il portale e la casella e-mail associata; la piena conoscenza della comunicazione si perfeziona con l'inserimento della stessa nel portale. Il TAR ha inoltre precisato che l'omessa comunicazione del preavviso, ove sussistente, determinerebbe annullabilità e non nullità, poiché le ipotesi di nullità dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990 sono tassative. Il secondo motivo è stato respinto. Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato e sorretto da istruttoria sufficiente. La notizia di reato riguardava una segnalazione del dirigente scolastico relativa a presunti maltrattamenti ai danni di una minore e non la diversa vicenda della denuncia di scomparsa della figlia con problemi psichici richiamata dal ricorrente. Il reato di maltrattamenti in famiglia è stato considerato dotato di elevato disvalore e idoneo a costituire elemento sintomatico dell'indole violenta o della pericolosità sociale del richiedente. La successiva archiviazione non è stata ritenuta decisiva: la valutazione amministrativa sull'idoneità alla cittadinanza è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale e può considerare, in un'ottica di precauzione, fatti non sfociati in condanna o definitivamente accertati. La condotta, collocata nel periodo di osservazione antecedente e successivo alla domanda, poteva quindi incidere sul giudizio prognostico di affidabilità e di adesione ai valori dell'ordinamento. La stabile occupazione e l'integrazione sociale sono state ritenute condizioni ordinarie e minime dello straniero regolarmente soggiornante, non sufficienti da sole a dimostrare il grado di integrazione richiesto per la cittadinanza. Il TAR ha infine rilevato che le condizioni richieste devono permanere sino al giuramento e che la natura irrevocabile della cittadinanza impone una valutazione particolarmente cauta. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
La concessione della cittadinanza per residenza presuppone non solo il decorso del periodo minimo di residenza, ma anche un adeguato grado di integrazione e una condotta priva di elementi sintomatici di inaffidabilità nel periodo di osservazione.
art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572/1993
Le condizioni richieste per la concessione della cittadinanza devono permanere sino alla prestazione del giuramento.
art. 10-bis legge n. 241/1990
Il preavviso di rigetto può essere validamente comunicato tramite il portale telematico istituzionale nell'ambito del procedimento informatizzato di concessione della cittadinanza.
art. 3-bis d.lgs. n. 82/2005
Le comunicazioni telematiche costituiscono modalità ordinaria e giuridicamente valida di comunicazione tra pubblica amministrazione e privato quando sussiste un domicilio digitale o un'area riservata istituzionale.
art. 41 d.lgs. n. 82/2005
Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Il procedimento e il fascicolo informatico devono consentire l'esercizio telematico dei diritti partecipativi e la conoscibilità dello stato del procedimento.
art. 21-septies legge n. 241/1990
Le ipotesi di nullità del provvedimento sono tassative; la violazione delle garanzie partecipative integra, ove sussistente, un vizio di annullabilità e non di nullità.
art. 73, comma 1, c.p.a.
I termini per il deposito di memorie e documenti hanno carattere perentorio e la documentazione tardiva non può essere utilizzata ai fini della decisione, salvo il distinto regime degli atti del procedimento amministrativo acquisibili ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a.
art. 46, comma 2, c.p.a.
L'Amministrazione deve depositare gli atti e i documenti in base ai quali è stato emanato il provvedimento impugnato; tali documenti, in quanto atti del procedimento, non possono essere semplicemente stralciati dal giudizio.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Il giudice può ordinare l'acquisizione degli atti e documenti del procedimento amministrativo necessari alla decisione.
art. 6 legge n. 241/1990
art. 2, commi 2 e 3, d.P.R. n. 362/1994
art. 3 legge n. 241/1990
Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato in relazione agli elementi istruttori e al percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per residenza, l'Amministrazione esercita una valutazione discrezionale e prognostica sull'effettiva integrazione del richiedente, sulla sua affidabilità e sulla sua adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento, bilanciando l'interesse individuale con l'interesse pubblico alla tutela della collettività e dell'ordinamento.
- Ai fini del diniego della cittadinanza, l'Amministrazione può attribuire rilievo sintomatico a condotte penalmente rilevanti anche se non concluse con una condanna definitiva o successivamente archiviate, poiché la valutazione amministrativa dell'idoneità alla naturalizzazione è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale e può operare secondo una logica di precauzione.
- Il periodo di residenza previsto per la cittadinanza per naturalizzazione ha una dimensione non soltanto quantitativa, ma anche qualitativa: costituisce un periodo di osservazione durante il quale il richiedente deve dimostrare il mantenimento di una condotta senza mende. Le condizioni di idoneità devono permanere sino al giuramento.
- Nel procedimento telematico di concessione della cittadinanza, la comunicazione del preavviso di rigetto effettuata nell'area riservata del portale ministeriale è modalità ordinaria e giuridicamente valida; il richiedente ha l'onere di consultare il portale e la casella e-mail associata, sicché la piena conoscenza della comunicazione può essere fatta decorrere dall'inserimento nel portale.
- La violazione dell'obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto, ove accertata, determina un vizio di annullabilità e non di nullità, poiché le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo previste dall'art. 21-septies della legge n. 241/1990 sono tassative.
- I termini per il deposito di memorie e documenti previsti dall'art. 73, comma 1, c.p.a. sono perentori; tuttavia, gli atti e documenti del procedimento amministrativo sui quali si fonda il provvedimento impugnato, soggetti all'obbligo di deposito dell'Amministrazione e acquisibili anche d'ufficio, devono essere acquisiti al giudizio, assicurando al ricorrente, se richiesto, un termine per controdedurre.
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