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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33079/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato era stato originariamente condannato per atti persecutori ai danni della moglie separata, con condotta contestata come permanente dal 2015. Dopo una prima assoluzione in appello, la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio rilevando che la valutazione della persona offesa e dei riscontri non era stata adeguatamente motivata. In sede di rinvio, la Corte di appello ha escluso la prova dell'abitualità necessaria per gli atti persecutori, ma ha ritenuto provati due episodi distinti: un'aggressione fisica del 4 novembre 2015, documentata da referto di pronto soccorso, qualificata come lesioni personali aggravate, e una minaccia del 20 ottobre 2017, pronunciata negli uffici del giudice di pace, qualificata ai sensi dell'art. 612 cod. pen.; ha quindi applicato la continuazione e rideterminato la pena in sette mesi di reclusione. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e dei relativi riscontri, sostenendo che gli elementi acquisiti non fossero sufficienti a fondare l'affermazione di responsabilità. Con il secondo motivo ha dedotto l'omesso rilievo della prescrizione dei reati. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché diretto a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e della credibilità della persona offesa, senza individuare manifeste illogicità nella motivazione impugnata. Ha invece ritenuto parzialmente fondato il motivo sulla prescrizione: per le lesioni personali aggravate, relative al fatto del 4 novembre 2015, il termine massimo era decorso il 4 maggio 2023; per la minaccia del 20 ottobre 2017, il termine, considerando la disciplina applicabile e la sospensione prevista dall'art. 159, comma 2, cod. pen., non era ancora decorso.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni personali aggravate, dichiarando il reato estinto per prescrizione. Poiché la pena era stata determinata unitariamente in continuazione tra lesioni e minaccia, ha annullato la sentenza anche in relazione al reato di minaccia, ma soltanto quanto al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per la nuova determinazione della pena relativa al solo reato residuo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 612-bis c.p.

    La fattispecie di atti persecutori richiede la prova dell'abitualità delle condotte; la Corte di appello ha escluso che tale elemento fosse dimostrato, riqualificando singoli episodi provati in reati autonomi.

  • art. 582 c.p.

    Applicato per qualificare l'episodio di aggressione fisica del 4 novembre 2015, ritenuto provato mediante il referto di pronto soccorso e qualificato come reato estinto per prescrizione.

  • art. 577, comma 2, c.p.

    Richiamato quale aggravamento delle lesioni personali contestate per l'episodio del 4 novembre 2015.

  • art. 612 c.p.

    Applicato per la minaccia pronunciata il 20 ottobre 2017; il reato è stato ritenuto non prescritto e la pena deve essere rideterminata senza il reato di lesioni.

  • art. 159, comma 2, c.p.

    dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi

    Nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, la sospensione della prescrizione opera quando il grado si conclude con una sentenza di condanna; non opera rispetto a una sentenza di appello assolutoria.

  • art. 544 c.p.p.

    Individua il termine per il deposito della motivazione rilevante ai fini della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159, comma 2, c.p.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Impone, in caso di diffusione del provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso entro i limiti necessari alla motivazione.

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità della persona offesa costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione, salvo che la motivazione presenti manifeste contraddizioni o vizi immediatamente rilevabili dal testo della decisione.
  • Quando il giudice di merito seleziona le parti del narrato della persona offesa distinguendo quelle prive di riscontri da quelle corroborate da elementi esterni e motiva in modo non manifestamente illogico, la censura diretta a proporre una diversa lettura delle prove è inammissibile in sede di legittimità.
  • La mancanza della prova dell'abitualità delle condotte necessaria per gli atti persecutori non impedisce, ove singoli episodi siano autonomamente provati, la loro riqualificazione nei diversi reati corrispondenti.
  • Il motivo di ricorso relativo alla prescrizione non è inammissibile per genericità quando individua il reato e la collocazione temporale dei fatti e sottopone al giudice una questione giuridica riconoscibile, anche se non ricostruisce in modo pienamente analitico ogni possibile causa di sospensione o interruzione.
  • Per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 continua ad applicarsi, se più favorevole, la disciplina della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017.
  • La sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159, comma 2, c.p., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, opera in relazione al periodo successivo a una sentenza di condanna e non anche quando il grado di giudizio si sia concluso con una sentenza assolutoria.
  • Quando uno dei reati posti in continuazione è dichiarato estinto per prescrizione e la pena era stata determinata unitariamente, la sentenza deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio del reato residuo, affinché la pena sia nuovamente determinata senza considerare il reato estinto.

Come è indicizzato

MaterieLesioniMinacceImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiContinuazionePrescrizione del reato

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