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Sentenza

Sentenza del 13/11/2017 n. 2377 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ipotecarie e catastali - Costituzione di un trust con contemporanea costituzione di vincoli di destinazione di beni - Applicabilità dell'imposta - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tesi del contribuente è stata respinta. La costituzione di un vincolo di destinazione costituisce, di per sé, il presupposto dell'imposta, anche quando non comporti un trasferimento attuale dei beni né un arricchimento del beneficiario. L'imposizione nasce direttamente al momento della costituzione del vincolo, indipendentemente dalla natura traslativa o meno del trust e dagli effetti finali dell'operazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'applicabilità delle imposte ipotecaria e catastale, nonché dell'imposta prevista dall'articolo 2, comma 47, del decreto-legge n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006, a un atto di costituzione di trust accompagnato dalla costituzione di vincoli di destinazione su beni propri del disponente. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che l'assenza di un trasferimento immediato dei beni a un beneficiario e di un effettivo arricchimento di quest'ultimo escludesse l'imposizione proporzionale.

Norme richiamate

  • Articolo 2, comma 47, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 23 novembre 2006, n. 286

    L'imposta è applicabile alla costituzione dei vincoli di destinazione.

    La norma istituisce un'imposta direttamente sulla costituzione del vincolo di destinazione, senza richiedere necessariamente un trasferimento di beni o diritti, né un arricchimento immediato del beneficiario. L'imposta proporzionale sorge quindi al momento della costituzione del vincolo.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta sui vincoli di destinazione, è sufficiente la costituzione di un vincolo giuridicamente rilevante su beni o diritti; non è indispensabile che si verifichi contestualmente un trasferimento patrimoniale.
  • L'assenza di un beneficiario immediatamente arricchito o di effetti traslativi attuali non esclude automaticamente l'imposizione.
  • La tassazione può dipendere dalla costituzione del vincolo in sé, anziché dagli effetti economici finali dell'operazione o dal momento dell'eventuale trasferimento dei beni.
  • Nelle operazioni di trust occorre distinguere il presupposto autonomo dell'imposta sul vincolo di destinazione dagli effetti successivi, quali il trasferimento dei beni o l'attribuzione ai beneficiari.
  • La finalità genericamente di garanzia non impedisce, da sola, che l'atto sia considerato costitutivo di un vincolo di destinazione fiscalmente rilevante.

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