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Sentenza

Sentenza n. 260/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento e per l’accertamento dell’inefficacia - del provvedimento prot. Comune di Milano/c_f205/0423983 del 04/08/2022, adottato dal Comune di Milano – Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE, Municipio 7, notificato a mezzo pec in data 4 agosto 2022, recante l'«annullamento ex art. 21 -nonies l. n. 241/1990 dell'efficacia delle SCIA (P.G. 21941/2021 – P.G. 497685/2021) e contestuale ordinanza di demolizione ai sensi dell'art. 34 DPR n. 380/2001», relativamente all'unità immobiliare sita a Milano, in via Budrio n.40, doc. 1 – provvedimento impugnato; - e di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenti, ivi espressamente incluse le comunicazioni di avvio del procedimento in data 9 dicembre 2021 (codice n. 744/2021 P.G. n. 670617/2021) e in data 18 marzo 2022 (codice n. 24003/2021 P.G. n. 158774/2022);

Giustizia amministrativa202202519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di annullamento in autotutela dell'efficacia di due SCIA e contestuale ordinanza di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato una prima SCIA per interventi qualificati come manutenzione straordinaria, comprendenti modifiche interne, creazione di un locale di sgombero, modifiche agli impianti e rifacimento parziale di pavimenti e rivestimenti, e una seconda SCIA in variante per modifiche interne, apertura di una finestra in copertura e realizzazione di un parapetto. Il Comune aveva avviato il procedimento di annullamento rilevando che il progetto prevedeva la realizzazione di piani o solette intermedie non computati nella superficie lorda di pavimento, in contrasto con l'art. 99, comma 9, del regolamento edilizio, nonché opere qualificabili come ampliamento o nuova costruzione. Il ricorrente ha dedotto: con il primo motivo, l'inapplicabilità dell'art. 99 del regolamento edilizio o, comunque, la qualificazione del sottotetto come superficie accessoria; con il secondo motivo, l'idoneità delle proprie deduzioni procedimentali a superare i rilievi comunali; con il terzo e il quarto motivo, l'insussistenza dei presupposti dell'autotutela, per mancanza di uno specifico interesse pubblico e per asserito superamento del termine massimo previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al merito edilizio, ha ritenuto che l'art. 99, comma 9, del regolamento edilizio comunale vieti in modo omnicomprensivo la realizzazione di piani o solette intermedie non computati nella superficie lorda di pavimento, indipendentemente dal richiamo nel PGT e dal carattere nuovo o preesistente dei manufatti. Dalle tavole progettuali e dalla documentazione fotografica risultava la realizzazione di una nuova soletta e di un locale indicato come disimpegno, sicché l'intervento non poteva essere ricondotto alla sola manutenzione straordinaria e la seconda SCIA riguardava anche opere esterne ragionevolmente qualificabili come ampliamento o nuova costruzione. Il motivo relativo alla partecipazione procedimentale è stato respinto perché l'istruttoria era completa e, comunque, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, l'esito non avrebbe potuto essere diverso; inoltre, il provvedimento aveva dato conto della partecipazione e dell'inidoneità delle deduzioni a modificare la decisione. Il TAR ha poi affermato che, una volta decorso il termine per i controlli ordinari sulla SCIA edilizia, l'amministrazione può adottare misure ostative o repressive solo esercitando l'autotutela prevista dall'art. 21-nonies l. 241/1990. Nel caso concreto, il termine applicabile alla prima SCIA era quello di diciotto mesi, perché presentata il 15 gennaio 2021, prima della novella entrata in vigore il 31 luglio 2021; alla seconda SCIA, presentata il 17 settembre 2021, si applicava invece il termine di dodici mesi. Il provvedimento del 4 agosto 2022 era tempestivo rispetto a entrambe. Il ritardo procedimentale era stato inoltre influenzato dalle interlocuzioni e dalle soluzioni di regolarizzazione prospettate dal ricorrente. L'interesse pubblico alla rimozione è stato ritenuto sussistente in ragione dell'antigiuridicità permanente dell'attività edilizia, lesiva degli interessi al corretto e ordinato assetto urbanistico ed edilizio del territorio. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 99, commi 8 e 9, regolamento edilizio del Comune di Milano

    «Al di fuori di quanto previsto al comma precedente, non è consentita la realizzazione – non computata in s.l.p. - di piani e/o solette intermedie sia nell’esistente che nelle nuove costruzioni»

    Il comma 9 contiene un divieto omnicomprensivo di realizzazione di piani o solette intermedie non computati nella superficie lorda di pavimento, applicabile sia a manufatti nuovi sia a quelli preesistenti.

  • art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001

    La realizzazione della nuova soletta e del locale disimpegno eccedeva la manutenzione straordinaria dedotta nella prima SCIA.

  • art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001

    Le opere esterne oggetto della SCIA in variante potevano essere qualificate come ampliamento o nuova costruzione.

  • art. 19, commi 3, 4 e 6-bis, l. 241/1990

    «Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l’Amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies»

    Dopo il decorso del termine per i controlli ordinari sulla SCIA, l'amministrazione può intervenire soltanto in presenza delle condizioni dell'autotutela decisoria previste dall'art. 21-nonies.

  • art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990

    «Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi [...]»

    Per la prima SCIA, presentata prima del 31 luglio 2021, si applicava il termine massimo di diciotto mesi; per la seconda, presentata dopo tale data, il termine ridotto di dodici mesi. Il termine decorso non era stato superato.

  • art. 21-nonies, comma 3, l. 241/1990

    La tutela dell'affidamento derivante dal decorso del tempo non opera nei confronti di condotte mendaci o fuorvianti del privato; nel caso esaminato, tuttavia, il Comune non aveva fondato il provvedimento su tali condotte.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La censura partecipativa è irrilevante quando, per la natura vincolata della decisione e alla luce dell'istruttoria, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 22, commi 1, 2 e 2-bis, d.P.R. 380/2001

    Le disposizioni disciplinano gli interventi realizzabili mediante SCIA, ma non consentono di qualificare come mera manutenzione straordinaria opere che comportino una nuova soletta, un locale disimpegno e opere esterne riconducibili ad ampliamento o nuova costruzione.

Massime di principio

  • Una volta perfezionatasi la SCIA edilizia per decorso del termine dei controlli ordinari, l'amministrazione non può adottare direttamente misure inibitorie o repressive, ma deve esercitare il potere di autotutela decisoria nel rispetto delle condizioni e dei limiti dell'art. 21-nonies l. 241/1990.
  • Il termine massimo previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990 si determina in base alla disciplina vigente al momento della presentazione della SCIA: per le SCIA presentate prima del 31 luglio 2021 opera il termine di diciotto mesi, mentre per quelle successive opera il termine ridotto di dodici mesi.
  • La tutela dell'affidamento e della stabilità degli effetti della SCIA, rafforzata dal decorso del tempo, non impedisce l'annullamento d'ufficio quando l'intervento sia illegittimo e sussista uno specifico interesse pubblico alla rimozione; in materia edilizia tale interesse può correlarsi all'antigiuridicità permanente dell'opera e alla necessità di salvaguardare il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio.
  • La realizzazione di piani o solette intermedie non computati nella superficie lorda di pavimento è vietata dal regolamento edilizio comunale quando la relativa disposizione abbia portata omnicomprensiva, applicandosi sia agli edifici esistenti sia alle nuove costruzioni e indipendentemente dal richiamo nel PGT.
  • La censura relativa alla partecipazione procedimentale non comporta l'annullamento del provvedimento quando l'amministrazione abbia svolto un'istruttoria completa e il giudice accerti che l'apporto partecipativo non avrebbe potuto determinare un esito diverso; non è necessaria una confutazione analitica di ogni deduzione, purché la motivazione complessiva sia logica e non introduca elementi nuovi.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiAutotutelaPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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