Cassazione Penale, Sentenza n. 40524/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva, con motivo unico, la mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sostenendo la nullità del verbale di identificazione del 23/05/2018 in cui Hadache avrebbe contemporaneamente eletto domicilio presso lo studio del difensore e dichiarato domicilio personale in Genova, via Bologna n. 9/4. Tale contraddizione, secondo la difesa, avrebbe creato incertezza impedendo una corretta constatazione dell'irrintracciabilità e avrebbe reso nulle le notificazioni (e quindi il decreto di citazione a giudizio) conseguenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso come generico perché la difesa non ha confrontato né confutato il nucleo motivazionale dell'ordinanza impugnata, che aveva ravvisato una "volontaria sottrazione" dell'imputato al processo (condotta che aveva indotto il difensore a dismettere il mandato). La Corte ha ritenuto che le successive vicende (nomina di difensore d'ufficio, inadeguatezza del domicilio) fossero conseguenza della condotta dell'imputato e ininfluenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina la rescissione del giudicato; il ricorso mirava a ottenere la rescissione in riferimento alla sentenza n. 2587/2022
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Invocata dal ricorrente per lamentare carenza di motivazione; la Corte ha giudicato il motivo generico e privo della necessaria correlazione con le ragioni del provvedimento impugnato
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Norma sulle modalità speciali di notificazione in caso di irreperibilità; le notifiche contestate erano state effettuate con le modalità previste da questa disposizione
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna per ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per imporre il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 (Sannmarco)
Giurisprudenza richiamata per il principio che i motivi di ricorso per cassazione devono essere correlati alle ragioni del provvedimento impugnato
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 (Lavorato)
Giurisprudenza richiamata per il principio che il ricorso non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in tema di valutazione dei profili di colpa nella determinazione della somma da imporre per inammissibilità
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono confrontarsi direttamente e specificamente con il nucleo motivazionale del provvedimento impugnato: sollevare questioni nuove o non attinenti alle ragioni decisive espresse dal giudice è causa di inammissibilità per genericità.
- La presunta nullità di un verbale o di una notificazione va dimostrata nella sua incidenza causale sull'effettivo esercizio della difesa; se il giudice ritiene che le irregolarità siano conseguenza della condotta dell'imputato (es. sottrazione volontaria, dismissione del mandato da parte del difensore) esse possono essere ritenute ininfluenti.
- Dichiarazioni contrastanti di domicilio/elezione di domicilio possono creare incertezza, ma per ottenere l'annullamento degli atti occorre provare che tale incertezza ha impedito concretamente la conoscenza degli atti e che non è riconducibile a scelte volontarie del destinatario.
- Il ricorso per Cassazione comporta rischi economici se è generico o colposo: è possibile la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
- Nelle impugnazioni avverso misure processuali è strategicamente essenziale contestare puntualmente gli accertamenti di fatto qualificati dal giudice (es. "volontaria sottrazione") e dimostrare perché tali accertamenti sono errati o infondati.
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