Cassazione Penale, Ordinanza n. 19586/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per più episodi di cessione di cocaina, riferiti ai capi 4, 9, 18, 19, 20 e 22. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge sulla affermazione di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta una mera critica alla ricostruzione del fatto, quindi estranea al perimetro del controllo di legittimità, oltre che ripetitiva di doglianze già esaminate in appello. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo la particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso la causa di non punibilità valorizzando le modalità della condotta, la realizzazione di una piccola piazza di spaccio con un sistema ingegnoso per cedere la cocaina e l'abitualità/reiterazione delle condotte. Con il terzo motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto il motivo generico e infondato, osservando che le attenuanti generiche richiedono elementi positivi a favore dell'imputato e che la pena base, leggermente superiore al minimo, nonché gli aumenti per la continuazione erano adeguatamente motivati in relazione alla gravità delle singole cessioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non vi era assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito, che aveva confermato la responsabilità per i capi indicati e il trattamento sanzionatorio, è rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione non può risolversi in una rivalutazione del fatto o in censure meramente ricostruttive della vicenda, perché tali doglianze esulano dal sindacato di legittimità.
art. 131-bis cod. pen.
La particolare tenuità del fatto va esclusa quando le modalità della condotta, la struttura organizzata dell'attività illecita e la reiterazione delle cessioni rendano il fatto non tenue.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese consegue quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
La sanzione pecuniaria accessoria può essere applicata quando non risulti assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione ex art. 616 c.p.p. presuppone la mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 133 c.p.
È richiamato implicitamente nel ragionamento sulla congruità del trattamento sanzionatorio, valutato in rapporto alla gravità delle condotte e alla reiterazione dei fatti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto alla motivazione della sentenza impugnata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è incompatibile con condotte reiterate, organizzate e connotate da un significativo disvalore modale, specie quando l'illecito sia inserito in una struttura di spaccio anche di modesta dimensione.
- Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un beneficio automatico: il giudice può negarle in assenza di elementi positivi a favore dell'imputato, purché il diniego sia motivato in modo non apparente.
- La pena base e gli aumenti per continuazione sono legittimi se il giudice spiega, anche sinteticamente ma in modo coerente, il rapporto tra gravità delle singole condotte, reiterazione dei fatti e quantificazione della sanzione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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