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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29490/2023 del 24/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di vendita di ramo d'azienda concluso tra due società e integrato successivamente, avente ad oggetto anche frequenze televisive e materiali aziendali. In primo grado una società aveva chiesto il risarcimento dei danni per preteso inadempimento contrattuale e responsabilità extracontrattuale della controparte; il Tribunale aveva respinto la domanda risarcitoria per intervenuta decadenza e per difetto di prova dell'illecito, mentre aveva accolto la riconvenzionale dell'altra parte dichiarando la risoluzione del contratto per mancato pagamento del prezzo, con restituzioni reciproche. La società soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1453, 1456 e 1458 c.c. per avere la Corte d'appello disposto la restituzione degli acconti versati in assenza di una specifica domanda restitutoria; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1226, 1456, 2037 e 2041 c.c. per non avere riconosciuto un corrispettivo/valore monetario per l'impossibilità di restituzione, da parte della controparte, delle frequenze televisive del ramo ceduto; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1223, 1226 e 1453 c.c. per il mancato riconoscimento del risarcimento del danno da inadempimento della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2. La parte ricorrente aveva dichiarato che la sentenza d'appello le era stata notificata, ma non aveva depositato entro il termine di legge né successivamente la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione, unico mezzo idoneo a provare la tempestività del ricorso; la mera produzione della sentenza senza relata non è stata ritenuta sufficiente. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul carattere sanabile solo mediante deposito tempestivo della relata di notifica e ha dichiarato improcedibile il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché la parte intimata non si è costituita. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    viene evocato per lamentare ultrapetizione e mancato esame di domande e motivi; la Corte però non entra nel merito per improcedibilità.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato come norma sulla risoluzione per inadempimento e sugli effetti restitutori e risarcitori del contratto risolto.

  • art. 1456 c.c.

    richiamato in relazione alla risoluzione del contratto per clausola risolutiva espressa e ai suoi effetti.

  • art. 1458 c.c.

    richiamato per sostenere questioni sugli effetti della risoluzione e sulle restituzioni.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la liquidazione equitativa del danno o del controvalore patrimoniale preteso.

  • art. 2037 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa di un valore monetario per l'impossibilità di restituzione di beni/frequenze.

  • art. 2041 c.c.

    richiamato per sostenere una pretesa indennitaria da arricchimento senza causa.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per il risarcimento del danno da inadempimento quale conseguenza immediata e diretta.

  • art. 369 c.p.c.

    la mancanza del deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione determina improcedibilità del ricorso; il vizio è rilevabile d'ufficio e si sana solo con il deposito tempestivo della relata ex art. 372 c.p.c.

  • art. 372 c.p.c.

    consente il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata quale unico rimedio idoneo a sanare il difetto documentale, ma solo entro il termine di deposito del ricorso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato in caso di improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione è adempimento necessario per provare la tempestività dell'impugnazione quando si deduce o risulta una notificazione della decisione; la sua omissione comporta improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità per mancato deposito della relata di notificazione è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla mancata contestazione della controparte o dalla sua mancata costituzione.
  • Il solo deposito della sentenza impugnata, senza la relata di notificazione, non è sufficiente a dimostrare il rispetto del termine breve di impugnazione.
  • La sanatoria del difetto documentale è possibile solo mediante deposito tempestivo della relata di notificazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c., entro il termine previsto per il deposito del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile e la parte intimata non si è costituita, non si provvede sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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