Cassazione Civile, Ordinanza n. 15200/2025 del 07/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES per l’anno d’imposta 2009 emesso nei confronti di una società in liquidazione, con rideterminazione del reddito d’impresa sulla base della disciplina antielusiva delle società di comodo di cui all’art. 30 della L. n. 724/1994. La società aveva impugnato l’atto dinanzi al giudice tributario di primo grado, che aveva accolto il ricorso ritenendo che l’accertamento fosse stato fondato esclusivamente sul test di operatività, senza adeguata verifica della concreta realtà economica dell’impresa. L’appello dell’Amministrazione era stato rigettato dalla CTR. In cassazione l’ente ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo, violazione dell’art. 2909 c.c., censurando l’uso da parte della CTR di una precedente decisione resa tra le stesse parti su altra annualità come giudicato esterno idoneo a definire anche la controversia relativa al 2009; con il secondo, violazione dell’art. 30, commi 4-bis e 4-ter, L. n. 724/1994 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse disapplicato la presunzione di non operatività e l’onere posto a carico del contribuente di dimostrare specifiche situazioni oggettive impeditive del raggiungimento della soglia di ricavi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha escluso che la sentenza relativa ad una diversa annualità potesse fare stato automaticamente nel giudizio sull’anno 2009, perché il giudicato in materia tributaria si estende a periodi diversi solo per elementi costitutivi della fattispecie aventi carattere tendenzialmente permanente; invece, la non operatività di una società dipende da situazioni di fatto suscettibili di mutare da un periodo d’imposta all’altro e richiede autonoma ricostruzione e valutazione. La CTR aveva quindi errato nel basare l’annullamento dell’atto sul mero richiamo a una precedente decisione, peraltro non ancora definitiva al momento della pronuncia, senza indicare elementi comuni e stabili tra le controversie. Accolto il primo motivo, il secondo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame nel merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno non opera automaticamente tra annualità diverse del rapporto tributario; può espandersi solo rispetto a elementi o qualificazioni giuridiche tendenzialmente permanenti nel tempo.
art. 30, commi 4-bis e 4-ter, L. 23 dicembre 1994, n. 724
La presunzione di non operatività della società può essere superata solo mediante prova di oggettive situazioni impeditive del raggiungimento della soglia di ricavi prevista dalla norma.
art. 2697 c.c.
La parte contribuente, per vincere la presunzione legale di non operatività, deve fornire la prova delle circostanze ostative invocate.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dall’Amministrazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudicato formatosi su un singolo periodo d’imposta non può essere automaticamente esteso ad annualità diverse se l’accertamento dipende da presupposti fattuali mutevoli nel tempo.
- L’efficacia espansiva del giudicato tra annualità diverse è ammessa solo per elementi costitutivi della fattispecie aventi carattere tendenzialmente permanente, come qualificazioni giuridiche o questioni preliminari stabilmente immutate.
- In materia di società di comodo, la presunzione di non operatività non viene superata dal solo richiamo a precedenti decisioni favorevoli, ma richiede una specifica e autonoma verifica delle circostanze di fatto dell’annualità oggetto di accertamento.
- Il contribuente che intenda contrastare la presunzione di non operatività deve allegare e provare oggettive situazioni impeditive del conseguimento dei ricavi minimi richiesti dalla disciplina.
- Il giudice tributario non può fondare la decisione sul mero rinvio ad un precedente non definitivo senza accertare in modo autonomo la permanenza e identità degli elementi rilevanti per il diverso periodo d’imposta.
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