Sentenza n. 4356/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO COSTITUITO DALLA SENTENZA N. 4815/2024 EMESSA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZIONE LAVORO, GIUDICE DOTT.SSA URZINI, RESA ALL’ESITO DEL GIUDIZIO DI CUI AL R.G. N. 1086/2024, PUBBLICATA IN DATA 26/06/2024, NOTIFICATA IN DATA 11/12/2024, PASSATA IN GIUDICATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro. Ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'integrale esecuzione del giudicato, mediante attribuzione del beneficio o pagamento del relativo controvalore, oltre accessori, nonché la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza proposta per l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., rilevando il rispetto dei termini processuali e del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché l'amministrazione non ha dimostrato l'adempimento, il Tribunale ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine temporale fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve corrisponderne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, poiché l'obbligazione è fungibile e il ritardo è imputabile all'inerzia amministrativa. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente della competente direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, per provvedere, in caso di ulteriore inerzia, agli stanziamenti, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della somma. L'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non sono stati ritenuti impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro di spese di giudizio, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione fonda la giurisdizione del giudice amministrativo sull'azione diretta a ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico annuale della carta elettronica del docente, già riconosciuto dal giudice ordinario nel titolo da eseguire.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione, nei confronti di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario, quando l'amministrazione non si conformi agli obblighi risultanti dal giudicato.
- Quando il termine fissato dal giudice per la fruizione di un beneficio economico è ormai decorso per inerzia dell'amministrazione e non per fatto imputabile al beneficiario, l'obbligo di esecuzione può essere adempiuto mediante corresponsione del controvalore pecuniario del beneficio, con gli interessi legali fino al soddisfo, se l'obbligazione ha natura fungibile.
- L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione di un giudicato avente a oggetto il pagamento di una somma di denaro; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza, in assenza di prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
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