Cassazione Civile, Ordinanza n. 25841/2021 del 23/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso, confermando il rigetto della domanda risarcitoria disposto in appello. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (distributore energia)
La controversia
Un proprietario di immobile ha agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'abitazione a seguito di un incendio che, secondo la sua prospettazione, sarebbe stato provocato da un sovraccarico di tensione dell'energia elettrica fornita dalla società convenuta. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la convenuta al pagamento del risarcimento; la Corte d'appello, invece, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la riconducibilità dell'incendio al sovraccarico di tensione imputabile alla società. Con il ricorso per cassazione il proprietario ha denunciato: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sul convincimento del giudice e sulla valutazione delle prove, lamentando che la Corte d'appello non avrebbe esaminato con attenzione il materiale istruttorio e i fatti non contestati; 2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella condotta dei tecnici della società intervenuti per un precedente guasto. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse invece svolto una motivazione adeguata, basata su una nuova consulenza tecnica d'ufficio, la quale aveva individuato come causa più probabile dell'incendio un guasto dell'impianto elettrico interno, a valle del punto di consegna, e non un sovraccarico di tensione. Ha inoltre ritenuto non attendibili le dichiarazioni del teste di parte attrice, perché contraddittorie. Le censure sono state considerate in parte inammissibili e in parte manifestamente infondate, poiché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza contiene una motivazione effettiva, non solo apparente, fondata sull'esame dei fatti rilevanti.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione, ritenuto rispettato dalla Corte d'appello.
art. 99 c.p.c.
invocato dal ricorrente in tema di formazione del convincimento e corrispondenza tra chiesto e pronunciato, senza esito favorevole.
art. 115 c.p.c.
la Corte ribadisce che le doglianze sulla valutazione delle prove non possono tradursi in richiesta di nuovo esame del merito in cassazione.
art. 116 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie, censura ritenuta inammissibile o infondata.
art. 113 c.p.c.
invocato insieme alle altre norme processuali, ma senza incidere sulla correttezza della motivazione di merito.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al vizio motivazionale e all'omesso esame di fatto decisivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la Corte esclude che sussistano le denunciate violazioni di legge, perché la sentenza impugnata è sorretta da motivazione adeguata e non presenta gli errori denunciati.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il fatto asseritamente omesso era in realtà stato considerato; comunque non era decisivo, sicché il motivo è infondato.
artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.
richiamati per la trattazione camerale del ricorso ritenuto potenzialmente inammissibile o manifestamente infondato.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
in caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per il parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove: le censure sono ammissibili solo se colpiscono specifici vizi di legittimità della motivazione o della regola giuridica applicata.
- La motivazione è apparente solo quando manchi un effettivo percorso argomentativo; se il giudice di merito esamina i fatti storici rilevanti e spiega perché ritiene più attendibile una ricostruzione causale rispetto a un'altra, il vizio non sussiste.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il fatto sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, anche solo indirettamente, né quando il fatto, pur esaminato, non sia idoneo a mutare l'esito della decisione.
- Quando la decisione di merito si fonda su una consulenza tecnica che valuta complessivamente gli elementi istruttori e individua la causa più probabile dell'evento dannoso, la contestazione del relativo apprezzamento probatorio non è di regola scrutinabile come errore di diritto in cassazione.
- La non attendibilità di una prova testimoniale può essere legittimamente affermata dal giudice di merito sulla base di contraddizioni interne o dell'incompatibilità con gli altri dati di causa.
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