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Ordinanza

Ordinanza n. 1448/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione n. R -OMISSIS- 25 DIC 25 - MARIPERS ROMA -OMISSIS-, notificata il 29 dicembre 2025, con la quale la Direzione per l'Impiego del Personale Militare della Marina (MARIPERS) ha disposto il trasferimento del ricorrente dal circolo sottufficiali MM di Levico Terme (TN) alla Sezione Supporto della Caserma Lante - nucleo aiutanti del Comando Interregionale marittimo centro e capitale di Roma [All. 1]; - del verbale della verifica ispettiva a seguito di O.D.G. del 15 dicembre 2025 dell'Ente Circoli, effettuata al circolo di Levico Terme il 17 e il 18 dicembre 2025, nella parte in cui le relative statuizioni hanno costituito la motivazione dell'ordine di trasferimento impugnato [All.2]; - di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti a detta determinazione.

Giustizia amministrativa202601400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di trasferimento del militare dal circolo sottufficiali della Marina Militare di Levico Terme alla Sezione Supporto della Caserma Lante di Roma, nonché il verbale della verifica ispettiva posto a fondamento del trasferimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione con cui la Direzione per l'Impiego del Personale Militare della Marina ha disposto il suo trasferimento dal circolo sottufficiali di Levico Terme alla Sezione Supporto della Caserma Lante di Roma. È stato impugnato anche il verbale della verifica ispettiva svolta presso il circolo il 17 e 18 dicembre 2025, nella parte in cui ha costituito la motivazione dell'ordine di trasferimento, oltre agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; dalla motivazione dell'ordinanza emerge tuttavia che la contestazione riguardava, in sede cautelare, la sufficienza dei presupposti e degli elementi posti a fondamento del trasferimento.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficienza del fumus boni iuris. Ha ritenuto rilevante la situazione di conflittualità tra i sottufficiali in servizio presso il circolo, con ricadute sull'efficienza della gestione e sulla sicurezza, anche igienica, della struttura. Ha inoltre valorizzato gli esiti della verifica ispettiva, secondo cui il ricorrente era parte delle dinamiche disfunzionali riguardanti la terna dei responsabili, integranti un'incompatibilità ambientale, e presentava una limitata efficacia nello svolgimento delle funzioni di supporto, coordinamento e mediazione organizzativa, con mancato contenimento delle criticità relazionali e operative. Secondo il giudice, le motivazioni del trasferimento risultavano sufficientemente supportate dai riscontri delle autorità militari. Non è stata ravvisata, nella fase cautelare, una plausibile fondatezza delle censure tale da giustificare la sospensione dell'atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata respinta per l'insufficienza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento di trasferimento d'ufficio di personale militare richiede una plausibile fondatezza delle censure; il difetto di sufficiente fumus boni iuris giustifica il rigetto dell'istanza, anche senza una specifica statuizione sul periculum in mora.
  • Un trasferimento motivato da incompatibilità ambientale può risultare cautelarmente sostenuto quando l'amministrazione abbia documentato, mediante verifiche ispettive e altri riscontri, dinamiche conflittuali o disfunzionali incidenti sull'efficienza e sulla sicurezza della struttura di servizio.
  • Nella valutazione cautelare della legittimità di un trasferimento per esigenze organizzative o di incompatibilità ambientale, il giudice può valorizzare gli accertamenti compiuti dalle autorità militari quando essi offrano un supporto sufficiente alla motivazione del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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