Sentenza del 12/01/2017 n. 591 - Corte di Cassazione
Processo tributario - Compensazione spese - Gravi ed eccezionali ragioni - Ammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente contestava la compensazione delle spese processuali disposta dalla Commissione Tributaria Provinciale e confermata dalla Commissione Tributaria Regionale, nonostante l'accoglimento integrale del ricorso per intervenuta prescrizione triennale della pretesa tributaria. Deduceva la violazione degli artt. 90, 91, 92, 93, 82, 83, 112, 132 e 139 c.p.c., sostenendo che la compensazione, in assenza di reciproca soccombenza, richiede gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate e logicamente coerenti nella motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo illogiche ed erronee le ragioni addotte dalla CTR per compensare le spese. Il fatto che il giudice non avesse esaminato il merito sostanziale dell'infrazione o che non fosse stata accertata una responsabilità grave o temeraria dell'Amministrazione non costituisce, di per sé, una grave ed eccezionale ragione. Poiché vi era soccombenza esclusiva dell'Amministrazione e il contribuente era stato costretto ad agire per eliminare una pretesa prescritta, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che dovrà pronunciarsi nuovamente sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 92, comma 2, c.p.c.
La compensazione delle spese, ove non sussista reciproca soccombenza, è ammessa solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione".
La compensazione delle spese non è rimessa a una discrezionalità libera del giudice: in caso di soccombenza esclusiva di una parte, occorre una motivazione esplicita fondata su ragioni realmente gravi, eccezionali, non illogiche e non erronee.
Art. 91 c.p.c.
Esprime il principio generale della soccombenza, secondo cui la parte che perde la causa deve normalmente rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di censurare in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, compreso l'uso erroneo dei presupposti legali per la compensazione delle spese.
D.L. n. 132 del 2014, art. 13, convertito nella L. n. 162 del 2014
Ha ulteriormente tipizzato i casi in cui può essere disposta la compensazione delle spese, confermando il carattere eccezionale della deroga al principio di soccombenza.
Principio di causalità delle spese
Le spese gravano, in linea generale, sulla parte la cui condotta ha reso necessario il ricorso al giudice. Se il contribuente deve agire per eliminare una pretesa tributaria prescritta, la necessità del giudizio può essere ricondotta a una carenza organizzativa dell'Amministrazione.
Cass. n. 2883/2014 e Cass. n. 12893/2011
Le ragioni utilizzate per compensare le spese devono essere esplicitate e non possono essere illogiche o erronee; quando lo sono, la decisione è censurabile in cassazione per violazione di legge.
Massime di principio
- Quando una parte è integralmente soccombente, la compensazione delle spese costituisce un'eccezione e non può essere giustificata con formule generiche o con il semplice richiamo alla discrezionalità del giudice.
- Le gravi ed eccezionali ragioni devono essere indicate espressamente nella sentenza e devono risultare concrete, pertinenti, logicamente coerenti e compatibili con la disciplina applicabile al momento dell'introduzione del giudizio.
- L'assenza di comportamento temerario o di colpa grave della parte soccombente non basta, da sola, a giustificare la compensazione delle spese.
- Il fatto che la decisione favorevole al contribuente dipenda da una questione preliminare, come la prescrizione, e non dall'esame del merito della pretesa, non elimina la soccombenza dell'Amministrazione.
- In materia tributaria, se il contribuente è costretto a ricorrere per ottenere l'annullamento di una pretesa prescritta o illegittima, il principio di causalità normalmente sostiene la condanna dell'ente alle spese.
- Una decisione sulle spese può essere contestata in cassazione quando la motivazione si fonda su ragioni illogiche, erronee o non pertinenti, anche se formalmente esistente.
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