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Sentenza

Sentenza n. 7993/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202403493

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di respingimento alla frontiera aerea di Roma Fiumicino, adottato ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. 286/1998, con contestuale richiesta di rettifica del timbro di ingresso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, cittadino paraguaiano, ha impugnato il respingimento disposto il 7 febbraio 2024 dalla Polizia di frontiera aerea di Fiumicino, dopo il suo arrivo dal Paraguay via Brasile. Il provvedimento indicava quale ragione del diniego la segnalazione del ricorrente ai fini della non ammissione nel Registro nazionale. Il ricorrente ha dedotto la violazione del regolamento UE Schengen n. 2016/399 e degli artt. 2, 3, 4, 5, 10, 19 e 28 d.lgs. 286/1998, nonché difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e sviamento. Ha sostenuto che la mera segnalazione nel Sistema informativo Schengen non fosse sufficiente a legittimare il diniego di ingresso senza una verifica effettiva e attuale della pericolosità, richiamando la sentenza della Corte di giustizia UE del 31 gennaio 2006, causa C-503/03. Ha inoltre dedotto la pendenza di una domanda di protezione speciale e di una domanda di ricongiungimento familiare, nonché la presenza in Italia di lavoro e famiglia. Nel corso del giudizio è emerso che il ricorrente era destinatario di un decreto di espulsione del Prefetto di Sondrio, in relazione al quale il suo nominativo era stato inserito nel SIS ai fini della non ammissione, e che il visto di ingresso era stato rifiutato dall’ambasciata italiana in Paraguay.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo infondate, e trattabili unitariamente, le censure dedotte. Il provvedimento di respingimento è stato qualificato come atto vincolato, adottato in presenza della segnalazione SIS ai fini della non ammissione e del precedente decreto di espulsione. Il Collegio ha rilevato che, alla data del respingimento, il 7 febbraio 2024, la segnalazione era valida e sarebbe scaduta solo nel marzo 2025; pertanto, la sua successiva scadenza non incideva sulla legittimità originaria dell’atto, che doveva essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione. Il quadro normativo costituito dagli artt. 6 e 14 del regolamento UE 2016/399 e dall’art. 10 d.lgs. 286/1998 impone il respingimento del cittadino di Paese terzo che non soddisfi tutte le condizioni di ingresso, tra cui l’assenza di una segnalazione SIS ai fini della non ammissione. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato. La domanda di rettifica del timbro di ingresso è stata conseguentemente respinta. Le spese di giudizio sono state compensate per giustificati motivi equitativi.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, d.lgs. 286/1998

    Il respingimento dello straniero privo dei requisiti di legge per l’ingresso nel territorio nazionale.

    La disposizione costituisce la base normativa del respingimento alla frontiera nei confronti dello straniero che non possieda i requisiti per l’ingresso.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998

    Il visto di ingresso in Italia era stato rifiutato dall’ambasciata italiana in Paraguay.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata tra quelle che individuano i requisiti generali per l’ingresso e la cui mancanza può giustificare il respingimento.

  • art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998

    Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno.

    Il precedente decreto di espulsione impediva il rientro senza la speciale autorizzazione ministeriale prevista dalla norma.

  • artt. 6 e 14, regolamento (UE) 2016/399

    Sono respinti dal territorio degli Stati membri i cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni d’ingresso previste dall’articolo 6, paragrafo 1.

    L’assenza di una segnalazione SIS ai fini della non ammissione costituisce una condizione di ingresso; il cittadino di Paese terzo che non la soddisfa deve essere respinto con provvedimento motivato e immediatamente applicabile.

  • regolamento (UE) 2018/1861

    È stato indicato quale base normativa dell’inserimento del nominativo del ricorrente nella banca dati SIS a seguito del provvedimento di espulsione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Il respingimento alla frontiera di un cittadino di Paese terzo è legittimo quando, al momento dell’ingresso, risulti una segnalazione SIS ai fini della non ammissione e non siano applicabili eccezioni previste dalla disciplina Schengen.
  • La legittimità del respingimento deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione dell’atto; la successiva scadenza della segnalazione di non ammissione non determina l’illegittimità originaria del provvedimento.
  • La presenza di un precedente decreto di espulsione e la conseguente segnalazione ai fini della non ammissione costituiscono elementi idonei a fondare il respingimento, salvo la speciale autorizzazione al rientro prevista dalla normativa nazionale.
  • Quando ricorrono le condizioni ostative all’ingresso previste dalla disciplina unionale e nazionale, il provvedimento della polizia di frontiera ha natura vincolata; l’amministrazione deve comunque indicare le ragioni precise del respingimento.
  • La pendenza di domande di protezione speciale o di ricongiungimento familiare, nonché l’esistenza di legami familiari o lavorativi in Italia, non esclude automaticamente l’operatività del respingimento fondato su una segnalazione SIS valida, ferma restando la disciplina speciale applicabile all’asilo e alla protezione internazionale.

Come è indicizzato

MaterieEspulsione e allontanamentoProtezione internazionale e specialeDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

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