Sentenza n. 4347/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'otteperanza alla sentenza n. 1032/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord sez. Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per complessivi 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il loro diritto a usufruire del beneficio di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente per tre anni scolastici, per complessivi 1.500 euro. La sentenza era stata ritualmente notificata all'amministrazione il 23 settembre 2025 e l'amministrazione non aveva proposto impugnazione, come attestato dalla cancelleria il 23 dicembre 2025. Le ricorrenti hanno dedotto l'inerzia dell'amministrazione, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'assenza di adempimento. Hanno chiesto la condanna dell'amministrazione all'esecuzione e al pagamento del dovuto, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo ammissibile e fondata l'azione di ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato il rispetto dei termini processuali, la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso dei 120 giorni previsti dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In mancanza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Qualora sia decorso il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l'amministrazione dovrà erogarne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, poiché si tratta di un'obbligazione pecuniaria fungibile e l'inadempimento è imputabile all'amministrazione. È stato nominato sin d'ora commissario ad acta un dirigente della Direzione generale competente del Ministero, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato, in caso di ulteriore inerzia, di provvedere anche agli stanziamenti, all'impegno, alla liquidazione, all'ordine e al pagamento della spesa. L'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non sono state ritenute cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. L'amministrazione è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettate le disposizioni processuali sui termini e sul rito camerale applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione e non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente tramite la carta elettronica del docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un obbligo dell'amministrazione di conformarsi alla decisione.
- Quando l'amministrazione non dimostra di aver adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'obbligo di esecuzione integrale entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine fissato dal giudice per la fruizione di un beneficio pecuniario è decorso per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligo di esecuzione può essere adempiuto mediante erogazione del controvalore monetario, maggiorato degli interessi legali, quando l'obbligazione abbia natura fungibile.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittime cause di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La nomina del commissario ad acta non comporta automaticamente l'applicazione di una penalità di mora, la cui imposizione richiede una valutazione di equità e adeguatezza rispetto alle circostanze concrete.
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