Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2098/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 00127/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202603941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 127/2026, che ha sospeso il provvedimento di riesame relativo alla revoca delle agevolazioni e alla richiesta di restituzione dell’equivalente sovvenzione lordo/premio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (beneficiaria agevolazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la revoca dei provvedimenti agevolativi concessi a un’impresa beneficiaria finale, con contestuale invito al pagamento di una somma rapportata all’equivalente sovvenzione lordo/premio. La revoca era stata motivata dal rilievo che, presso lo stesso civico della sede operativa dell’impresa beneficiaria, risultava presente un’unità locale di altra società, amministrata da un soggetto collegato al titolare dell’impresa e alla cui gestione avrebbe partecipato anche un mediatore finanziario operante per Banca Progetto S.p.A.; tali soggetti avrebbero posto in essere artifici e raggiri per ottenere finanziamenti pubblici, arrecando danno al Fondo di garanzia per le PMI gestito da Mediocredito Centrale. Dopo una prima sospensione cautelare disposta dal TAR ai fini del riesame, l’amministrazione adottava un successivo provvedimento, qualificato dal TAR come conferma propria, all’esito di nuova istruttoria e rinnovata ponderazione degli interessi. Il TAR respingeva inizialmente la domanda cautelare ritenendo non attuale il periculum, in assenza di procedure esecutive e trattandosi di pregiudizio patrimoniale. Con la successiva ordinanza n. 127/2026, oggetto di appello, il TAR sospendeva il provvedimento di riesame, ritenendo fondato il difetto di istruttoria, e fissava la trattazione del merito. Mediocredito Centrale ha impugnato tale ordinanza cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a., contestando la sospensione disposta dal TAR.

La decisione

Il Consiglio di Stato respinge l’appello cautelare. A un primo sommario esame, pur riconoscendo l’esistenza di legami, anche familiari, tra il soggetto indicato nel provvedimento e il titolare della società appellata, ritiene che la motivazione della misura contestata si limiti al richiamo di elementi fattuali senza spiegare adeguatamente in che modo tali elementi dimostrino l’effettiva interferenza del soggetto nella gestione della società beneficiaria. Il Collegio considera quindi non manifestamente infondata la valutazione del TAR sul difetto di istruttoria e di adeguata motivazione. Quanto al pregiudizio, rileva l’entità della somma oggetto di restituzione e prende atto della già fissata udienza di merito dinanzi al TAR. Non ricorrendo i presupposti per la riforma dell’ordinanza ai sensi dell’art. 62 c.p.a., l’appello viene respinto. Le spese della fase cautelare sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Visto l’art. 62 cod. proc. amm.

    La disposizione disciplina l’appello cautelare; il Consiglio di Stato ritiene non sussistenti i presupposti per riformare l’ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce la base per disporre l’oscuramento delle generalità delle persone fisiche interessate.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il richiamo a collegamenti familiari, societari o personali tra soggetti coinvolti in un procedimento di revoca di agevolazioni non è sufficiente, di per sé, a dimostrare interferenze nella gestione dell’impresa beneficiaria: l’amministrazione deve articolare una motivazione che colleghi concretamente gli elementi acquisiti all’effettivo ruolo gestionale o alla condotta contestata.
  • La motivazione di un provvedimento di revoca di agevolazioni pubbliche deve esplicitare il percorso logico-istruttorio attraverso cui gli elementi fattuali raccolti dimostrano l’inesistenza o l’alterazione dei presupposti dell’agevolazione; il mero richiamo di circostanze di fatto, privo di tale collegamento, può integrare un difetto di istruttoria e di motivazione rilevante in sede cautelare.
  • Nella valutazione cautelare del pregiudizio derivante da una richiesta di restituzione di agevolazioni, l’entità della somma richiesta costituisce un elemento rilevante, anche quando il danno prospettato sia patrimoniale; l’assenza di una procedura esecutiva già avviata non esclude automaticamente l’attualità del periculum.
  • Quando l’udienza di merito è già fissata in tempi determinati, tale circostanza deve essere considerata nel bilanciamento cautelare, ma non impedisce la sospensione dell’atto se permangono profili di illegittimità e un pregiudizio patrimoniale significativo.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.