Cassazione Penale, Ordinanza n. 15636/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha disposto la correzione del dispositivo della precedente sentenza del 14/11/2025, sostituendo l'indicazione della Corte di appello di Perugia con quella della Corte di appello di Firenze quale giudice di rinvio. La correzione è stata effettuata d'ufficio ai sensi degli artt. 625-bis, comma 3, e 130 c.p.p., ritenendo l'errore meramente materiale e non idoneo a determinare nullità o modificazioni essenziali dell'atto.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione non riguarda il merito di un ricorso penale, ma la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo di una precedente sentenza di legittimità. Nel dispositivo della sentenza del 14/11/2025, relativa al ricorso n. 28828/2025, era stato indicato per errore il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Perugia, mentre il giudice di rinvio corretto era la Corte di appello di Firenze. La Corte ha rilevato d'ufficio l'errore e ha disposto la correzione, precisando che si tratta di un mero errore materiale, non causa di nullità e privo di incidenza su diritti o interessi delle parti.
Norme richiamate
art. 625-bis, comma 3, c.p.p.
La correzione di un errore materiale nel dispositivo può essere disposta d'ufficio, in ogni momento e senza formalità.
art. 130 c.p.p.
L'errore materiale è correggibile senza che ciò integri una nullità o comporti una modifica essenziale dell'atto, quando non incide sugli interessi delle parti.
Massime di principio
- L'erronea indicazione del giudice di rinvio nel dispositivo di una sentenza costituisce, quando si tratti di mero lapsus materiale, un errore materiale correggibile senza incidenza sulla validità dell'atto.
- La correzione degli errori materiali è ammissibile d'ufficio e in ogni momento, senza necessità di formalità, quando non comporti una modifica sostanziale della decisione.
- Un errore materiale del dispositivo non determina nullità se la correzione si limita a rendere coerente il testo con la volontà decisoria già espressa e non pregiudica gli interessi delle parti.
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