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Sentenza

Sentenza n. 203/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: alla sentenza n. 714/2024 emessa dal Tribunale di Firenze, sez. lavoro, in data 08.07.2024;

Giustizia amministrativa202500596

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, sez. lavoro, n. 714/2024, relativa all’attribuzione della Carta Docente per l’anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 714/2024 del Tribunale di Firenze, passata in giudicato, che aveva riconosciuto a ciascuna il diritto all’attribuzione della Carta Elettronica del Docente, di importo nominale pari a € 500 per l’anno scolastico 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’adempimento. Il titolo esecutivo era stato notificato al Ministero il 17 luglio 2024; era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997; la sentenza risultava passata in giudicato. Le ricorrenti hanno inoltre chiesto, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, in quanto il titolo giudiziale era stato notificato, il termine dilatorio di 120 giorni era decorso inutilmente e la sentenza era passata in giudicato. Nel merito, ha accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato, assegnando il termine di 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, per il caso di ulteriore inottemperanza, la nomina del Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di 60 giorni. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, ritenendo il ritardo ministeriale nella corresponsione delle somme dovute idoneo a giustificarla: la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio della Carta Elettronica del Docente

    Costituisce la base normativa del diritto all’attribuzione della Carta Docente riconosciuto dal giudicato del Tribunale di Firenze.

  • DPCM 23.09.2015

    È indicato quale atto attuativo del beneficio della Carta Docente oggetto della sentenza da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso inutilmente del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente la proposizione dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una penalità di mora, che nel caso concreto è stata commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta e fatta decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato, sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il provvedimento giudiziale sia passato in giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato entro un termine determinato, anche quando l’obbligo consiste nell’attribuzione di una prestazione economica o di un beneficio amministrativo riconosciuto da una sentenza.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando l’organo sostitutivo e il termine entro il quale dovrà provvedere.
  • Il ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione di un obbligo risultante da un giudicato può giustificare la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; tale penalità può essere parametrata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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