Sentenza del 13/11/2019 n. 29378 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna e la cartella di pagamento emessa per il recupero integrale di un credito d’imposta previsto dalla legge n. 388 del 2000, art. 8, utilizzato in compensazione di imposte sui redditi e IVA. Al momento della notifica della cartella, l’avviso di recupero non era ancora definitivo, essendo pendente l’appello. La ricorrente ha sostenuto che la riscossione avrebbe dovuto avvenire in forma frazionata e non per l’intero importo, comprese sanzioni e interessi, e ha inoltre denunciato l’omessa pronuncia sulla carenza di motivazione della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi e rigettato il quinto. Ha stabilito che l’avviso di recupero del credito d’imposta ha natura impositiva e che, quando non è definitivo, la riscossione deve avvenire gradualmente, secondo le regole della riscossione frazionata applicabili alle imposte sui redditi e all’IVA. La cartella è stata quindi dichiarata illegittima nella parte in cui pretendeva l’intero credito, oltre agli interessi e alle sanzioni proporzionali: poteva riguardare soltanto i due terzi dell’importo e le relative somme accessorie. La Corte ha deciso la causa nel merito senza rinvio e ha compensato le spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 8
Disciplina l’agevolazione fiscale da cui derivava il credito d’imposta utilizzato dalla società in compensazione e successivamente recuperato dall’Amministrazione.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15
Prevede la gradualità dell’iscrizione a ruolo per le somme oggetto di accertamento non ancora definitivo. La Corte ne ha interpretato estensivamente l’ambito, includendovi anche gli avvisi di recupero di crediti d’imposta.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68
Impone la riscossione frazionata delle imposte e delle sanzioni durante il contenzioso tributario. Nel caso concreto, consentiva l’iscrizione a ruolo dei due terzi del credito recuperato, con limitazione proporzionale di interessi e sanzioni.
D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 19 e 23
Rilevano per la disciplina della riscossione, anche con riferimento all’IVA, e concorrono a fondare l’applicazione della riscossione frazionata nella fase contenziosa.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
Individua gli atti impugnabili nel processo tributario. La Corte ha escluso che l’avviso di recupero fosse un mero provvedimento di revoca o diniego dell’agevolazione, riconoscendogli natura impositiva.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Richiede la motivazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria. La Corte ha precisato che i presupposti giuridici dell’avviso di recupero riguardano la motivazione di quest’ultimo, non necessariamente quella della successiva cartella.
Art. 384 c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, in presenza di una questione di diritto non bisognosa di ulteriori accertamenti, di decidere direttamente nel merito senza rinvio.
Art. 111, comma 2, Cost.
È richiamato in relazione ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, che giustificano la decisione nel merito da parte della Cassazione.
Massime di principio
- Quando un avviso di recupero di un credito d’imposta è impugnato e non è ancora definitivo, esso non può essere riscosso integralmente se le imposte interessate sono soggette a riscossione frazionata.
- L’avviso di recupero del credito d’imposta ha natura sostanzialmente impositiva e, ai fini della riscossione provvisoria, deve essere trattato in modo analogo a un avviso di accertamento.
- La riscossione frazionata riguarda non solo il tributo principale, ma anche le sanzioni e gli interessi proporzionati alla quota esigibile.
- Nel caso esaminato, la quota provvisoriamente riscuotibile era pari ai due terzi dell’importo recuperato; la percentuale concreta dipende comunque dalla disciplina applicabile e dalla fase del giudizio.
- La cartella deve indicare adeguatamente i propri presupposti, ma non deve necessariamente ripetere tutti gli elementi motivazionali propri dell’avviso di recupero, che costituisce l’atto presupposto.
- Se il giudice di merito omette di esaminare una questione, la Cassazione può decidere direttamente senza rinvio quando la questione è solo giuridica e la sua soluzione non richiede nuovi accertamenti di fatto.
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