Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 39926/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi, rilevando che le doglianze, pur formalmente prospettate come vizi di motivazione e omesso esame, si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle risultanze processuali, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha posto le spese a carico della parte soccombente.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005 per IRPEF, IVA e IRAP. La Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato sia l'appello principale dell'Ufficio sia l'appello incidentale del contribuente, confermando solo in parte l'illegittimità dell'atto e rideterminando il dovuto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente o comunque insufficiente, per violazione delle norme sul contenuto della sentenza nel processo tributario e civile; con il secondo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, sostenendo che la CTR non avesse reso comprensibile la logica decisoria. Il contribuente ha resistito con controricorso eccependo, in sostanza, che le censure mirassero solo a rimettere in discussione il merito.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    richiamato insieme alla disciplina della motivazione della sentenza tributaria per censurare la decisione di merito, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione specifica perché reputa inammissibili i motivi

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992

    norma richiamata per dedurre la nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione; la Corte ritiene però che la censura miri in realtà a una rivalutazione del merito

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c.

    richiamato quale parametro del dovere di motivazione della sentenza; la Corte osserva che il ricorso non denuncia un vero vizio di motivazione, ma una diversa lettura dei fatti

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato a sostegno della dedotta carenza motivazionale; la Corte lo menziona nel contesto della censura, ma esclude che sia stato dedotto un vizio scrutinabile in cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.

    vizio invocato per dedurre nullità della sentenza e del procedimento, ma la Corte qualifica la censura come inammissibile perché diretta al merito

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.

    vizio invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte lo ritiene non correttamente utilizzato, poiché il ricorso tende solo a contestare la valutazione del materiale probatorio

  • art. 91 c.p.c.

    applicato nel dispositivo per la regolazione delle spese secondo soccombenza

  • art. 4, comma 1, D.L. 168/2016

    non citato testualmente nel testo fornito; non considerato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione le censure devono rientrare nei motivi tipizzati dall'art. 360 c.p.c. e non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove.
  • La deduzione di nullità della sentenza per motivazione apparente o di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando, sotto la veste formale del vizio processuale o motivazionale, si miri in realtà a ottenere una nuova lettura delle risultanze processuali.
  • La Corte di cassazione non è giudice del fatto in senso sostanziale: il controllo di legittimità riguarda la legalità e la logicità della decisione, non la sostituzione della propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • La critica alla motivazione deve colpire specifiche carenze giuridicamente rilevanti e non può limitarsi a contrapporre una diversa interpretazione dei fatti o delle prove.
  • In caso di rigetto del ricorso, le spese seguono la soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.