Cassazione Civile, Ordinanza n. 28241/2022 del 28/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società fornitrice per il pagamento di servizi finalizzati ad aumentare la visibilità e raggiungibilità di un sito internet aziendale. L'opposizione era fondata su due profili principali: la dedotta carenza di legittimazione attiva della società ingiungente e la prescrizione del credito. I giudici di merito avevano rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione delle norme sulla prova scritta e sulla forza probatoria delle scritture contabili, perché il Tribunale avrebbe valorizzato mastrini contabili non autentici e una mera indicazione di coordinate bancarie per ritenere provata la conoscenza del soggetto a favore del quale eseguire il pagamento; (2) violazione della disciplina della prescrizione, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto applicare il termine breve quinquennale ex art. 2948 c.c. anziché quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c., in ragione della natura annuale e rateizzata del canone contrattuale; (3) violazione della disciplina sulle spese processuali di cui al d.m. n. 55/2014 e difetto di motivazione, poiché la liquidazione sarebbe stata effettuata al massimo tariffario e comprenderebbe anche una fase istruttoria che non si era svolta.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure, perché ha ritenuto il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., dato che il ricorrente non aveva esposto in modo sufficiente e autosufficiente i fatti sostanziali e processuali necessari alla comprensione delle doglianze. La Corte ha aggiunto che il ricorso era comunque non scrutinabile anche per difetto di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. Le lacune dell'esposizione non potevano essere colmate mediante la memoria. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in base alla proposta del relatore.
art. 634 c.p.c.
Invocato dal ricorrente in tema di prova scritta idonea a sorreggere il decreto ingiuntivo.
art. 2709 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'efficacia probatoria dei libri e delle scritture contabili non regolari.
art. 2710 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'efficacia probatoria delle scritture contabili nei confronti dell'imprenditore.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per dedurre il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
art. 2946 c.c.
Richiamato in tema di prescrizione ordinaria decennale del credito.
art. 2948 c.c.
Invocato dal ricorrente quale termine di prescrizione ritenuto applicabile alla pretesa di pagamenti periodici.
art. 4, commi 1 e 5, lett. c), d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato per censurare la liquidazione delle spese di lite al massimo tariffario e con inclusione di una fase non svolta.
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
La Corte lo considera requisito di contenuto-forma essenziale del ricorso per cassazione, imposto a pena di inammissibilità, perché la narrazione dei fatti deve consentire una chiara e completa cognizione della vicenda senza ricorso ad altre fonti.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Richiamato dalla Corte come ulteriore parametro violato, per difetto di autosufficienza dei motivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale norma istitutiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non espone in modo chiaro, completo e autosufficiente i fatti sostanziali e processuali necessari a comprendere le censure, senza che la Corte debba integrare la narrazione attingendo ad atti o fonti esterne.
- La memoria depositata in cassazione non può colmare le lacune del ricorso originario, perché ha soltanto funzione illustrativa e confutativa, non integrativa dei motivi.
- Il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. ha natura sostanziale e non meramente formale: serve a consentire alla Corte di comprendere immediatamente l'oggetto della controversia e la portata delle doglianze.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto dell'esposizione dei fatti, le ulteriori censure restano comunque non scrutinabili se mancano di autosufficienza ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e, ove ne ricorrano i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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