Sentenza n. 5167/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l’annullamento - del Provvedimento Dirigenziale del Coordinatore Reggente del Dipartimento Sanità e salute, Assessorato Sanità, salute e politiche sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 8049 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto “Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione dei relativi importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa della Regione Autonoma Valle d’Aosta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta il 15 dicembre 2022, non comunicata all’esponente; - della deliberazione del Commissario dell’Azienda USL della Valle d’Aosta n. 313 del 26 agosto 2019, con la quale sono stati esposti i dati riepilogativi del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e certificate le relative risultanze, non conosciuta; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019; - per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, di contenuto non conosciuto; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 e l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 rep. atti n. 213/CSR; nonché per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. n. 98/2011, dell’art. 1, comma 131, lett. b) della L. 228/2012, dell’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015, dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018, dell’art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022 per violazione degli artt. 3, 9, 11, 23, 32, 41, 42, 53, 117, comma 2, lett. e) e 117 comma 1 della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Costituzione e, in via subordinata, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 del TFUE; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex art. 22 e ss. della Legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti statali e regionali di definizione dei tetti di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e di quantificazione del relativo payback a carico dell’impresa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il provvedimento regionale che aveva individuato gli importi dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa regionale relativo agli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti statali e regionali, tra cui la certificazione del superamento dei tetti, le linee guida ministeriali, i dati di fatturato e gli accordi e intese interistituzionali. Sono stati dedotti vizi derivanti dall’illegittimità costituzionale delle norme primarie disciplinanti il meccanismo del payback, in relazione a plurimi parametri costituzionali, alla CEDU e al diritto dell’Unione europea, oltre a vizi propri degli atti impugnati. È stata inoltre proposta domanda di accesso agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa regionale complessiva e degli oneri posti a carico dell’impresa, con richiesta di ordine di esibizione. Nel corso del giudizio è intervenuta la disciplina dell’art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha consentito alle aziende di assolvere gli obblighi relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il versamento e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare le censure di merito, le questioni di legittimità costituzionale, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e la domanda di accesso. Il versamento della quota ridotta del 25 per cento ha reso sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento degli atti impugnati e ha fatto venir meno l’interesse alla decisione. Il giudice ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima richiede un’integrale soddisfazione dell’interesse azionato per effetto dell’operato successivo della pubblica amministrazione, mentre la sopravvenuta carenza di interesse ricorre, tra l’altro, quando un atto o fatto sopravvenuto rende inutile l’eventuale annullamento. Il TAR ha rilevato inoltre che non risultavano ancora adempiuti gli obblighi comunicativi posti dalla novella normativa a carico delle Regioni e delle Province autonome. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
La disciplina sopravvenuta consente di definire gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento della quota ridotta del 25 per cento; tale versamento rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento degli atti impugnati e determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
È richiamato quale disposizione fondativa degli obblighi di ripiano gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
È richiamato quale base dei provvedimenti regionali e provinciali recanti gli importi dovuti dalle aziende e quale disciplina cui restano ferme le conseguenze dell’inadempimento.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Disciplina la trattazione da remoto della camera di consiglio nella quale il TAR ha definito il giudizio.
Massime di principio
- La sopravvenienza di un atto o di un fatto che renda sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, anche quando non ricorra un’integrale soddisfazione dell’interesse azionato idonea a fondare la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l’operato successivo della pubblica amministrazione abbia integralmente soddisfatto l’interesse azionato mediante un nuovo assetto conseguente a fattori esterni o a un ulteriore provvedimento amministrativo; la mera inutilità sopravvenuta della decisione conduce invece all’improcedibilità per carenza di interesse.
- Quando una disciplina sopravvenuta consente alle imprese di definire obbligazioni di payback relative a periodi pregressi mediante il pagamento di una quota ridotta degli importi originariamente richiesti, l’effettuazione del versamento può rendere inutile l’annullamento dei provvedimenti di quantificazione e comportare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
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