Ordinanza n. 13378/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento impugnato di rigetto della domanda di visto per lavoro subordinato datato 22.01.2026 e notificato a mani il 25.01.2026 dall’Ambasciata d’Italia a Riad, Prot. N. 422 e Codice Pratica n. 20250054230.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di visto per lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia a Riad
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di visto per lavoro subordinato, deducendo i motivi riportati nel ricorso, che dal testo dell'ordinanza non sono specificati. Dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato d'ufficio seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, ritenendo che la procura alle liti non fosse conforme ai requisiti individuati dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 2 ottobre 2025, n. 11. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha quindi disposto il contraddittorio sulla questione preliminare di ammissibilità.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso né ha deciso la domanda cautelare o il merito dell'impugnazione. Ha assegnato alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza, per depositare memorie limitatamente alla conformità della procura alle liti ai requisiti indicati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 2 ottobre 2025, n. 11. La trattazione cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 17 novembre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.
Il giudice, rilevata d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, assegna alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione stessa.
Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 2 ottobre 2025, n. 11
la procura alle liti non è conforme ai requisiti individuati dal C.S. A. p. 2 ottobre 2025, n. 11
La pronuncia è richiamata quale parametro interpretativo dei requisiti di conformità della procura alle liti; l'ordinanza non ne espone il contenuto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio in decisione, il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva e non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per presentare memorie sulla specifica questione prima di definire il giudizio.
- Il dubbio sulla conformità della procura alle liti ai requisiti individuati da una pronuncia dell'Adunanza plenaria può costituire una questione preliminare di ammissibilità del ricorso da sottoporre al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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