Cassazione Penale, Sentenza n. 29529/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino per varie censure: Balla deduce omissione di motivazione sulla sua responsabilità, sulla sua presunta posizione marginale nell'associazione e un'eccezione di ne bis in idem relativa a una sentenza del Tribunale di Fermo; Keci contesta la motivazione e la valutazione degli elementi probatori circa il suo ruolo nell'associazione e la sua responsabilità per la detenzione ai fini di spaccio di circa 8 kg di eroina (limitandosi il suo collegamento a un contatto con Harunaj); Kurti impugna la qualificazione come associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 (mancanza di organizzazione, cassa comune, prove sulle “basi”) e deduce la nullità per mancata prova della tempestività dell'appello del PM contro una sentenza ex art. 425 c.p.p.; Milaqi solleva più motivi: mancata prova/timely dell'appello del PM, inutilizzabilità delle intercettazioni ex art. 267-268 c.p.p. (per impiego di impianti diversi e mancanza di motivazione sul carattere d'urgenza), carenza probatoria e vizi di motivazione circa la sussistenza del sodalizio e la sua partecipazione, carenze motivazionali sui singoli capi (in particolare capo 12 lett. d) e capo 20) e mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Balla e Keci, con condanna di questi ultimi al pagamento delle spese e di €3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Ha rigettato il ricorso di Kurti (con condanna alle spese). Ha in parte accolto il ricorso di Milaqi: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 12, lett. d) e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio su quel capo; ha invece rigettato il resto del ricorso di Milaqi, dichiarando irrevocabili le rimanenti statuizioni di responsabilità penale. Il Collegio ha ritenuto, tra l'altro, inammissibili o infondati motivi generici; ha affermato che le questioni sulla tempestività dell'appello del PM erano manifestamente infondate considerato il decorso dei termini (va considerato il termine di deposito della motivazione) e che le doglianze sull'inutilizzabilità delle intercettazioni erano inammissibili se non specificamente documentate, rilevando comunque la correttezza della motivazione della Corte territoriale circa la disponibilità/indisponibilità degli impianti e le eccezionali ragioni di urgenza. Per Milaqi è stato invece rilevato un vizio di motivazione non convincente riguardo al capo 12 lett. d) che ha determinato l'annullamento con rinvio.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che configura l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ricorda i tre elementi necessari (gruppo e accordo, profilo organizzativo e apporto individuale stabile) e ritiene che la prova possa desumersi da facta concludentia (contatti continui, importazioni, basi operative, linguaggio criptico, mezzi dedicati).
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che disciplina la fattispecie di cessione di stupefacenti in quantità non modesta; il ricorrente chiedeva la riqualificazione dei reati fine ai sensi del comma 5; la Corte ha ritenuto le deduzioni confutative o infondate ove non provate in modo specifico.
art. 268, comma 3, cod. proc. pen.
Regola l'esecuzione delle intercettazioni mediante impianti diversi da quelli in uso alla Procura per eccezionali ragioni di urgenza; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del PM (indisponibilità degli impianti) e che le ragioni di urgenza possono desumersi implicitamente dal contesto processuale e dall'attività criminosa.
art. 267, commi 1 e 3, cod. proc. pen.
Disciplina le intercettazioni; la Corte rammenta che chi eccepisce inutilizzabilità deve allegare e produrre i decreti e le risultanze specifiche, non potendo il giudice ricercare d'ufficio tali prove.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Norma citata dai ricorrenti in relazione a presunte carenze nella valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto tali censure generiche e confutative quando non indicate con specificità.
art. 425 cod. proc. pen.
Riferita alle sentenze di non luogo a procedere pronunciate dal GUP; la tempestività dell'appello del PM contro tali decisioni è stata esaminata e la Corte ha ritenuto infondate le censure quando non considerano il decorso del termine legale per la motivazione.
art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di quindici giorni per l'impugnazione dei provvedimenti emessi in camera di consiglio (termine che decorre dalla lettura in udienza se motivazione contestuale o dalla scadenza del termine di deposito della motivazione); la Corte ha applicato questo principio nel respingere la censura sulla presunta intempestività dell'appello del PM.
art. 424, comma 4, cod. proc. pen.
Disciplina il termine di deposito della motivazione (trenta giorni) che incide sul computo del termine di impugnazione per sentenze con motivazione differita; la Corte ha richiamato questo termine per escludere la tardività dell'appello del PM.
art. 110 cod. pen.
Richiamato per distinguere la fattispecie del concorso nei reati (art.110 c.p.) dall'associazione per delinquere (art.74 d.P.R. 309/1990) basandosi sul requisito organizzativo e di stabilità.
art. 669 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale rimedio possibile in sede esecutiva per far valere questioni analoghe a ne bis in idem non accolte in sede di merito; la Corte osserva che, ove opportuno, il ricorrente può far valere talune questioni in sede esecutiva.
Massime di principio
- Le censure generiche o meramente confutative (assenza di specificità sul capo o sull'elemento di diritto contestato) sono frequentemente dichiarate inammissibili in Cassazione.
- Per contestare l'utilizzabilità delle intercettazioni occorre allegare e produrre i decreti e gli atti specifici: l'onere probatorio grava sulla parte che solleva l'eccezione.
- La tempestività dell'impugnazione del Pubblico Ministero contro sentenze con motivazione differita va valutata tenendo conto del termine di deposito della motivazione (30 giorni) che condiziona il termine breve di impugnazione; censure tardive senza prospetto cronologico specifico sono infondate.
- La configurabilità dell'associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. 309/1990 richiede valutazione complessiva e può essere provata anche mediante facta concludentia (importazioni, contatti continui, basi operative, linguaggio criptico, mezzi dedicati); la semplice frequentazione o sporadiche condotte non sono di per sé sufficienti.
- Su questioni di fatto e di valutazione probatoria (es. significato di conversazioni criptiche, quantità di droga) la Suprema Corte richiede motivazioni specifiche di illegittimità; argomentazioni alternative possibili o mere critiche del merito sono di solito insufficienti in Cassazione.
- Un vizio di motivazione specifico e circoscritto a un capo può determinare l'annullamento parziale con rinvio per nuovo giudizio solo su quel capo, mentre le restanti statuizioni possono essere dichiarate irrevocabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29326/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29327/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29328/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29329/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29330/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29331/2024 del 19/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →