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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27726/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 29/02/2024 con cui il Tribunale ha negato l'accesso alla procedura di messa alla prova ritenendo che il certificato del casellario giudiziale evidenziasse la carenza della prognosi favorevole. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 168-quater c.p., sostenendo che la revoca della sospensione della messa alla prova è possibile solo nei casi tassativi indicati dall'art. 168-quater (grave/reiterata trasgressione al programma o commissione di nuovo delitto) e che la mera sussistenza di precedenti penali non rientra tra i presupposti di revoca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non fosse una "revoca" della messa alla prova, ma un diniego in radice dell'ammissione all'istituto effettuato dopo il deposito della relazione UEPE e la valutazione del casellario (mancanza di prognosi favorevole). L'ordinanza di diniego della sospensione non è immediatamente impugnabile in Cassazione: il rimedio di cassazione previsto dall'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen. riguarda solo il provvedimento che ha disposto la sospensione con messa alla prova. Perciò il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento, a favore della Cassa delle Ammende, di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 168-quater cod. pen.

    La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata: 1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità; 2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

    La Corte precisa che l'art. 168-quater disciplina i casi di revoca dopo che la messa alla prova è stata effettivamente concessa; la semplice esistenza di precedenti penali non è di per sé una delle cause di revoca previste, ma può essere valutata dal giudice in sede di ammissione per verificare la prognosi di non reiterazione.

  • art. 168-bis cod. pen.

    Norma che disciplina i requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissione alla messa alla prova; la Corte richiama la necessità che il soggetto non sia abituale, professionale o per tendenza e che vi sia prognosi favorevole.

  • art. 464-ter cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata insieme all'art. 168-bis per spiegare il procedimento di valutazione dell'ammissione alla messa alla prova e la documentazione richiesta (relazione UEPE).

  • art. 464-quater cod. proc. pen., comma settimo

    La disposizione consente il ricorso per cassazione soltanto contro il provvedimento con cui il giudice abbia disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova; ne consegue che un ordine di diniego dell'ammissione non è soggetto a ricorso autonomo per cassazione.

  • art. 586 cod. proc. pen.

    L'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione; pertanto, la via corretta per impugnare il diniego è l'appello con la sentenza di merito.

  • art. 477, comma secondo, cod. proc. pen.

    Citata per spiegare che l'espressione "sospende il processo" può riferirsi alla sospensione del dibattimento quando il giudizio non si esaurisce in una udienza, chiarendo l'errata interpretazione dell'ordinanza antecedente.

  • legge 28 aprile 2014, n. 67

    Norma primaria che ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della messa alla prova per adulti come strumento deflattivo e rieducativo; quadro sistematico di riferimento per la valutazione della procedura.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente l'imposizione, in caso di ricorso inammissibile, dell'obbligo di versamento a favore della Cassa delle Ammende; applicata per fissare la somma di euro 3.000.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra revoca della messa alla prova (art. 168-quater c.p.), che opera dopo una effettiva ammissione e richiede i presupposti tassativi della norma, e diniego/negazione dell'ammissione, che è una decisione in radice basata sulla valutazione preliminare dei requisiti (idoneità del programma, prognosi di non recidiva, casellario).
  • La sussistenza di precedenti penali non costituisce automaticamente un motivo di revoca ai sensi dell'art. 168-quater, ma può giustificare il diniego di ammissione se, alla luce della documentazione (es. relazione UEPE e casellario), viene valutata la mancanza della prognosi favorevole.
  • L'ordinanza che nega l'ammissione alla messa alla prova (diniego della sospensione) non è impugnabile immediatamente con ricorso per cassazione: il rimedio in Cassazione è previsto solo per il provvedimento che abbia effettivamente disposto la sospensione con messa alla prova; il diniego va impugnato con i mezzi ordinari (appello unitamente alla sentenza di primo grado).
  • In contestazioni di diniego basate sul casellario, è strategico produrre elementi e perizie che dimostrino l'idoneità del programma e la prognosi favorevole, nonché contestare eventuali errori formali nella valutazione del casellario o nella procedura di acquisizione della relazione UEPE.
  • Verificare sempre la natura dell'atto impugnato (se sia un ordine interlocutorio impugnabile autonomamente o meno) e le scadenze/rimedi applicabili: un errore di qualificazione giuridica dell'atto può rendere il ricorso inammissibile.

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