Cassazione Penale, Sentenza n. 796/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 03/06/2021 con cui il Tribunale di Torre Annunziata aveva rigettato l'istanza di revoca della confisca della motobarca targata 1CS2016, disposta ai sensi dell'art. 44 d.lgs. 504/1995 a valle di sentenza ex art. 444 c.p.p. per il reato previsto dall'art. 40 del d.lgs. 504/1995 (illecito impiego del natante). Chierchia contestava la confisca sostenendo di essere terzo estraneo al reato (non armatore né conduttore), di aver ceduto la barca in comodato d'uso gratuito, di non aver tratto utilità e di essere in condizione di "incolpevole affidamento"; invocava la violazione del diritto di proprietà (art. 17 Carta UE) e la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 14/01/2021 n.393/2019), lamentando violazione del principio di proporzionalità e mancata tutela del terzo in buona fede.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la parte del motivo che sollevava per la prima volta questioni di diritto derivanti dal Trattato/Corte di Giustizia (art. 606, comma 3 c.p.p.) perché non erano state precedentemente sottoposte al giudice dell'esecuzione. Il resto del ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui la confisca del mezzo di un terzo estraneo è esclusa solo se il terzo prova non solo la sua buona fede, ma specificamente di non aver potuto prevedere, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'illecito impiego del veicolo da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza (richiamo a Sez. 3, n. 40524/2015 Gyurek; Sez. 3, n. 15848/2016 Angeloni; Sez. 3, n. 8790/2019 Della Bella). Il ricorrente non aveva fornito tale prova nell'incidente di esecuzione; non erano ammesse valutazioni di merito in sede di legittimità. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e Chierchia è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 504/1995
Art. 44: base normativa per la confisca disposta in relazione alle violazioni previste dal decreto (qui utilizzata per legittimare la confisca della motobarca). Art. 40: illecito contestato (commesso in Torre Annunziata il 14/02/2019) che ha dato luogo alla confisca; la confisca può ricadere sul mezzo utilizzato nell'illecito anche se di proprietà di terzi, salvo prova rigorosa del terzo.
codice di procedura penale
art. 606, comma 3; art. 616
Art. 606, comma 3 c.p.p.: dichiarata l'inammissibilità della parte del motivo che introduceva per la prima volta questioni di diritto (principio di devoluzione delle questioni ai giudici di merito). Art. 616 c.p.p.: autorizza la condanna alle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle Ammende nei casi di ricorso inammissibile; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
art. 17 (diritto di proprietà)
Richiamata dal ricorrente per censurare la confisca come violazione del diritto di proprietà; la Corte ha ritenuto la questione non esaminabile per la prima volta in cassazione e, comunque, la giurisprudenza nazionale considera la confisca compatibile con l'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU se non sproporzionata rispetto allo scopo perseguito.
Convenzione EDU
Protocollo n. 1, art. 1 (diritto alla proprietà) - citato in dottrina/giurisprudenza
La Corte, richiamando precedenti, ha ritenuto che la confisca del mezzo di terzi non contrasti necessariamente con la tutela della proprietà prevista dalla Convenzione se l'ingerenza è proporzionata rispetto al fine perseguito dalla misura.
giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 3, n. 40524/2015 (Gyurek); Sez. 3, n. 15848/2016 (Angeloni); Sez. 3, n. 8790/2019 (Della Bella)
Principio consolidato: il terzo proprietario deve provare non solo la buona fede ma la specifica impossibilità di prevedere l'uso illecito per cause indipendenti dalla propria volontà e l'assenza di un difetto di vigilanza; in mancanza, la confisca può essere legittimamente disposta.
Massime di principio
- In ipotesi di confisca di un bene utilizzato per commettere un reato, il terzo proprietario che dichiari di essere estraneo al reato deve fornire prova non solo della sua buona fede ma anche, specificamente, di non aver potuto prevedere l'impiego illecito del bene per cause indipendenti dalla sua volontà e di non aver mancato di vigilanza.
- Questioni di diritto fondate su principi sovranazionali (es. Carta UE, sentenze della Corte di Giustizia) devono essere sollevate e sviluppate davanti al giudice dell'esecuzione; se presentate per la prima volta in cassazione possono essere dichiarate inammissibili (art. 606 c.p.p.).
- La semplice indicazione di comodato d'uso gratuito, assenza di utilità o di rapporto contrattuale non è di per sé sufficiente a escludere la confisca: è richiesta prova probatoria nel procedimento di esecuzione.
- La Corte di Cassazione ritiene compatibile, in linea generale, la confisca del bene di terzi con la tutela della proprietà quando l'ingerenza sia proporzionata rispetto all'obiettivo di contrasto del reato; il terzo deve dimostrare l'eccezionalità della propria posizione.
- Nei ricorsi per cassazione contro provvedimenti dell'esecuzione il giudizio è limitato alle censure effettivamente svolte davanti al giudice dell'esecuzione; questioni nuove non esaminate in sede incidentale rischiano l'inammissibilità.
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