Cassazione Penale, Sentenza n. 37363/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revoca dell'isolamento diurno a suo carico, disposto in sede esecutiva per pene temporanee relative a reati diversi da quelli per cui è stato condannato all'ergastolo. L'istanza mirava a far valere, tra l'altro, la normativa processuale previgente (art. 442 cod. proc. pen. nella formulazione anteriore alla legge n.33/2019) e i diritti garantiti dagli artt. 3 e 6 CEDU, denunciando carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretto il rigetto pronunciato dal giudice dell'esecuzione, sia perché le ordinanze esecutive antecedenti che avevano disposto l'isolamento diurno erano rimaste definitive per mancata impugnazione, sia perché, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, in caso di pene concorrenti pronunciate in procedimenti abbreviati tra cui figura l'ergastolo non trova applicazione la sostituzione prevista dall'art. 442 comma 2 cod. proc. pen., dovendo il giudice determinare l'esecuzione secondo le norme sul concorso di pene con applicazione dell'art. 72 comma secondo cod. pen. per effetto dell'art. 80 cod. pen. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 442 cod. proc. pen. (comma 2) nella formulazione previgente
La norma sulla possibile sostituzione della pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno non è applicabile quando le pene concorrenti provengono da giudizi abbreviati in cui una condanna è all'ergastolo, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata.
art. 663 comma 1 cod. proc. pen.
Il giudice dell'esecuzione deve determinare la pena da eseguire osservando le norme sul concorso di pene; questo principio giustifica il ricorso all'art. 72 cod. pen. tramite l'art. 80.
art. 72 comma secondo cod. pen.
Norma sul cumulo giuridico delle pene applicata al caso delle pene concorrenti; ritenuta applicabile per determinare l'esecuzione delle pene temporanee insieme all'ergastolo.
art. 80 cod. pen.
Opera il rinvio alle norme sul concorso di pene (art. 72) per i casi in esame, consentendo di applicare il cumulo anziché la sostituzione prevista dall'art. 442 cod. proc. pen.
art. 3 Convenzione EDU
Il ricorrente ha dedotto violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti, ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura rispetto all'ordinanza impugnata.
art. 6 Convenzione EDU
Il ricorrente ha invocato violazione del diritto a un giusto processo, ma la Corte non ha accolto la deduzione come motivo idoneo a rendere ammissibile il ricorso.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Fondamento normativo richiamato per dichiarare il ricorso inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle somme dovute alla Cassa delle ammende.
Corte costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla possibilità di ritenere la colpa nella proposizione dell'impugnazione e quindi motivare l'obbligo di condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Se le ordinanze esecutive che dispongono misure come l'isolamento diurno non sono impugnate tempestivamente, esse diventano definitive e impediscono revoche successive salvo specifici vizi procedurali o di fatto.
- Quando vi siano pene concorrenti pronunciate da giudizi abbreviati e fra esse figura una condanna all'ergastolo, la giurisprudenza prevalente esclude l'applicazione della sostituzione prevista dall'art. 442 comma 2 cod. proc. pen., imponendo l'applicazione delle regole sul concorso di pene (art. 72 cod. pen. per effetto dell'art. 80).
- Il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., deve determinare l'esecuzione delle pene in conformità alle norme sul cumulo, applicando il principio di diritto consolidato.
- Le censure rispetto alla compatibilità con la Convenzione EDU richiedono argomentazioni concrete e specifiche sul pregiudizio subito; mere allegazioni generiche sono in genere insufficienti a rendere ammissibile il ricorso.
- Proporre impugnazioni infondate o manifestamente inammissibili può comportare la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie verso la Cassa delle ammende, soprattutto se non è possibile escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
- In casi simili è opportuno impugnare tempestivamente le ordinanze esecutive e, se si mira a contestare l'applicabilità di regole sostitutive della pena, fondare il ricorso su specifiche pronunce di legittimità o su profili di illegittimità costituzionale o di fatto chiaramente illustrati.
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