Sentenza n. 205/2026 - Bari, Sezione 2
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- Tribunale di -OMISSIS- Sez. Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte dell'amministrazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, relativa alla corresponsione dell'indennizzo aggiuntivo ex art. 2, comma 7, della legge n. 210/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria di indennizzo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale ordinario, sezione lavoro, passata in giudicato e notificata all'amministrazione ai fini dell'esecuzione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto all'indennizzo aggiuntivo previsto dall'art. 2, comma 7, della legge n. 210/1992, nella misura del 10% dell'indennizzo in godimento, a decorrere dal 1° giugno 2022, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ponendo inoltre le spese di CTU a carico dell'amministrazione. La ricorrente ha dedotto l'inerzia del Ministero della salute, che non aveva dato esecuzione alle statuizioni di condanna, e ha chiesto l'ordine giudiziale di pagamento della sorte capitale e degli accessori, nonché, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero della salute di dare piena attuazione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, limitatamente alla sorte capitale relativa all'indennizzo aggiuntivo ex art. 2, comma 7, della legge n. 210/1992 e ai relativi accessori di legge. Il giudice ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., trattandosi dell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha inoltre rilevato che la pronuncia non era autoesecutiva, poiché la sua attuazione richiedeva un'attività collaborativa dell'amministrazione, e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero è stato obbligato a compiere tutti gli adempimenti necessari al pagamento entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il TAR non ha nominato allo stato un commissario ad acta, considerando il trasferimento alla Regione Puglia delle competenze in materia di indennizzi ex legge n. 210/1992 e ritenendo opportuno concedere all'amministrazione il tempo necessario per provvedere. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800, oltre al recupero del contributo unificato e agli accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza è proponibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Il decorso dell'ulteriore termine di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni concorre a fondare la possibilità di agire in ottemperanza.
art. 2, comma 7, legge n. 210/1992
Prevede l'indennizzo aggiuntivo riconosciuto alla ricorrente nella misura del 10% dell'indennizzo in godimento.
d.P.C.M. 13 novembre 2000
È richiamato quale fonte del trasferimento alla Regione Puglia delle competenze in materia di indennizzi ex legge n. 210/1992; tale circostanza ha indotto il TAR a non nominare immediatamente il commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
- L'esecuzione di una pronuncia di condanna pecuniaria del giudice ordinario non è necessariamente autoesecutiva: l'azione di ottemperanza è ammissibile quando il pagamento richiede attività collaborative o provvedimentali dell'amministrazione.
- Per l'azione di ottemperanza relativa a obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione deve essere decorso l'ulteriore termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
- In presenza di un giudicato favorevole al privato e di un trasferimento di competenze tra amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione intimata di provvedere entro un termine, riservando la nomina del commissario ad acta all'eventuale persistente inadempimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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